Verifica periodica delle attrezzature di lavoro. Soggetti abilitati

Pubblicato il 03 maggio 2011 Ha trovato spazio sul Supplemento Ordinario n. 111 della “Gazzetta Ufficiale” n. 98 del 29 aprile scorso, il Decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante il titolo: “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

L’articolo 71 del Decreto legislativo n. 81/2008 definisce, infatti, le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro indicate nell’Allegato VIII del citato Testo Unico sicurezza, indicando inoltre i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individuando le condizioni in presenza delle quali l'Inail e le Asl possono avvalersi del supporto di suddetti soggetti pubblici o privati.

Scopo delle suddette verifiche periodiche è quello di valutare l'effettivo stato di efficienza e conservazione delle attrezzature ai fini della sicurezza. La prima verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla richiesta all'Inail, mentre le successive verifiche periodiche andranno effettuate presso le Asl nel termine di 30 giorni dalle rispettive richieste. Le verifiche sono onerose e le spese per l'effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l'Inail e le Asl o le Arpa (agenzie regionali protezione ambiente), possono provvedere direttamente alle verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le direzioni provinciali del lavoro, nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione, oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto presso l'Inail e le Asl, anche su base regionale. I soggetti interessati possono iscriversi dietro domanda al suddetto elenco e con l'iscrizione si impegnano al rispetto dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature.
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