Violazione degli obblighi di assistenza familiare. E' reato anche senza affido condiviso

Pubblicato il 17 giugno 2015

Con sentenza n. 25266 depositata il 16 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha espresso il principio per cui l'applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 3 L. 54/2006 (violazione degli obblighi familiari di natura economica), non risulta limitata – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale – ai soli obblighi stabiliti dal giudice in relazione all'affido condiviso.

La richiamata disposizione penale, infatti, fa generico riferimento all'inadempimento degli obblighi economici gravanti sul genitore.

Ed anche la collocazione di detta previsione all'interno della normativa che definisce i rapporti tra coniugi a seguito di separazione – prevedendo specifiche linee di condotta anche per le ipotesi difformi dall'affido condiviso – milita nel senso della sua applicabilità nella generalità dei casi.

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