Violazione degli obblighi di assistenza familiare. E' reato anche senza affido condiviso

Pubblicato il 17 giugno 2015

Con sentenza n. 25266 depositata il 16 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha espresso il principio per cui l'applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 3 L. 54/2006 (violazione degli obblighi familiari di natura economica), non risulta limitata – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale – ai soli obblighi stabiliti dal giudice in relazione all'affido condiviso.

La richiamata disposizione penale, infatti, fa generico riferimento all'inadempimento degli obblighi economici gravanti sul genitore.

Ed anche la collocazione di detta previsione all'interno della normativa che definisce i rapporti tra coniugi a seguito di separazione – prevedendo specifiche linee di condotta anche per le ipotesi difformi dall'affido condiviso – milita nel senso della sua applicabilità nella generalità dei casi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy