Violazione dell’obbligo di assistenza. Niente condanna se la denuncia proviene da figlio maggiorenne

Pubblicato il 10 aprile 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 12306 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui le Corti di merito avevano condannato, per sottrazione agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio, un uomo che era stato denunciato da quest’ultimo per non avergli mai fornito nessun tipo di supporto, materiale o spirituale.

Decisiva, secondo la Suprema corte, era da considerare la circostanza della tardiva presentazione della querela da parte del figlio, e cioè dopo il compimento della maggiore età.

E difatti – si legge nel testo della decisione – “gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all'articolo 570 comma 1 Codice penale riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull'esercente la potestà, che vengono meno con l'acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età”; ne consegue che la tutela penale dell'obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni residui solo per coloro che non siano in grado di divenire autosufficienti economicamente, per come previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, “la cui applicabilità – nella specie - è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso illecito di dati personali in ambito disciplinare: monito del Garante privacy

07/07/2025

Decreto su responsabilità erariale: Legge di conversione in GU

07/07/2025

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy