Vitalizio alimentare: prestazioni eseguibili solo dal vitaliziante

Pubblicato il 23 gennaio 2020

Cassazione: nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.

Questo, salva diversa pattuizione.

Così, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio alimentare per inadempimento del vitaliziante, quest'ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.

Il debitore convenuto, invece, è tenuto a dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Sono i principi di diritto da ultimo enunciati dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza n. 1080 del 20 gennaio 2020.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy