Vittime di reato con tutela rafforzata

Pubblicato il 12 dicembre 2015

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dell’11 dicembre 2015, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella Legge n. 96/2013 con riferimento alla direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il provvedimento è posto a tutela delle vittima di reato che si trovino in condizione di particolare difficoltà (donne, minori, stranieri con difficoltà con la lingua italiana).

Vittime “vulnerabili”

Nel testo del provvedimento viene introdotta la definizione di vulnerabilità della vittima, desumibile dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per valutare la condizione della persona offesa, quindi, occorrerà tenere conto se il fatto risulti commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se sia riconducibile a criminalità organizzata, terrorismo o tratta degli esseri umani, se sia finalizzato alla discriminazione e se la vittima sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Diritti del coniuge estesi al convivente

A livello processuale penale, si segnala la previsione che, nell’ipotesi di persona offesa deceduta in conseguenza del reato, ammette l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti dalla legge oltre che al coniuge, anche alla persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Atti e denunce nella propria lingua

La vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità, avrà inoltre diritto a conoscere e ricevere tutti gli atti essenziali per partecipare al processo nella propria lingua. Quest’ultima potrà essere utilizzata anche per la presentazione di denuncia o querela, con facoltà di ottenere gratuitamente anche la relativa traduzione.

Nelle ipotesi di delitti commessi con violenza alla persona, la vittima del reato avrà la possibilità di essere informata della scarcerazione o dell’evasione dell’imputato o del condannato.

Alle persone offese particolarmente vulnerabili potranno, infine, essere estese le peculiari cautele attualmente previste per i procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reato.

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