Vizi casa locata No sospensione canone

Pubblicato il 17 gennaio 2017

Il conduttore non può sospendere unilateralmente il pagamento del canone nel caso in cui si verifichi una riduzione di godimento dell’immobile oggetto della locazione.

Difatti, il versamento del canone locativo costituisce la principale obbligazione dell’inquilino e, pertanto, la relativa sospensione è legittima nella sola ipotesi in cui venga integralmente meno la controprestazione in capo al locatore.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 10739/2016, dove, a supporto di detto assunto, vengono richiamate diverse pronunce di legittimità.

Eccezione di inadempimento Proporzionalità

L’eccezione d’inadempimento – viene ivi specificato – postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, che devono essere interpretati non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi rispetto all’intero equilibrio del contratto e alla buona fede.

Così, se il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile per quanto lo stesso presenti dei vizi, non può poi sospendere l’intera prestazione del pagamento del canone “perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti”.

Per contro, potrebbe giustificarsi soltanto una riduzione del canone di locazione “proporzionata all’entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall’articolo 1548 c.c.”.

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