Vizi nella costruzione. Decorso del termine prescrizionale dalla data della perizia

Pubblicato il 10 settembre 2013 Con la sentenza n. 20644 depositata il 9 settembre 2013, la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione annuale di cui all'articolo 1669 comma 2 del Codice civile sollevata da un'impresa appaltatrice che aveva svolto dei lavori per un condominio ed era stata citata da quest'ultimo per i danni da vizi e difetti nella costruzione delle opere.

L'appaltatore ricorrente, in particolare, lamentava che nella decisione di merito il termine di prescrizione per far valere i vizi fosse stato fatto decorrere dalla data di asservimento di una perizia stragiudiziale a mezzo della quale i condomini avrebbero avuto la conoscenza sia dei vizi che delle loro cause. Per contro, a detta del ricorrente, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere considerato a partire dalle lettere con cui, inizialmente, il condominio aveva denunciato i vizi.

Aderendo alle argomentazioni già rese nelle fasi precedenti, la Suprema corte ha sottolineato come competa esclusivamente al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza sia tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito.

E nel caso di specie, la sentenza impugnata era da ritenere immune da censure in quanto aveva considerato, non decorso, alla data della domanda introduttiva del giudizio, il termine prescrizionale di un anno, e ciò, in mancanza di prova della acquisizione da parte dei condomini, in epoca precedente al deposito della perizia medesima, “di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro addebitabilità all'imperfetta esecuzione dell'opera”.
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