Voluntary in Vaticano

Pubblicato il 26 luglio 2016

E' stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale” n.170 del 22 luglio 2016, la legge che ratifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale (Città del Vaticano 1° aprile 2015), secondo i parametri fissati dall’articolo 26 del modello Ocse (il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni).

Per l'entrata in vigore si dovrà aspettare il giorno dopo le ratifiche dei Paesi con notifica diplomatica.

Lo scambio di informazioni riguarderà i periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2009

L'abolizione del segreto bancario, la possibilità da parte delle rispettive autorità amministrative di dare informazioni su richiesta in casi relativi a un singolo contribuente o in casi relativi a una pluralità di contribuenti con retroattività al 2009, apre alla voluntary lo scenario del Vaticano.

La legge n. 137 del 7 luglio 2016, introduce una procedura semplificata di voluntary disclosure, con le stesse cause di non punibilità penale tributaria anche per riciclaggio e autoriciclaggio derivanti da reati presupposti fiscali che, per un ristretto elenco di soggetti, prevede la regolarizzazione delle attività da loro detenute e non dichiarate sino al 31 dicembre 2013.

Imposta forfettaria

La collaborazione volontaria vaticana, riservata alle persone fisiche residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nella Città del Vaticano, come pure ad alcuni enti religiosi, prevede che per ogni anno da regolarizzare i contribuenti che detengono attività finanziarie non dichiarate presso una banca della Santa Sede, se verseranno il 20% dei rendimenti conseguiti vedranno estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali.

La domanda dovrà essere presentata al Vaticano entro sei mesi dall’entrata in vigore della convenzione.

Per gli altri contribuenti con capitali irregolari in Vaticano valgono le regole ordinarie sulla voluntary.

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