Voluntary, proroga con contrasto date

Pubblicato il 07 ottobre 2015

La proroga al 30 novembre 2015 dell'attivazione della voluntary disclosure ex Dl 153/2015, ora al Senato la conversione del disegno di legge, fa sorgere incertezze sulle date utili all'integrativa.

La questione verte sulla parte che recita: “La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015.”.

Contrasto di date

Nella relazione accompagnatoria si spiega che è consentito “presentare la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015 e di integrarla eventualmente in aumento e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa entro il 30 dicembre 2015. Inoltre, non è precluso, a coloro che abbiano già presentata l’istanza, anche integrativa, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, e di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015.”.

Ma il documento contiene anche un'altro periodo, secondo cui la procedura “potrà essere integrata una sola volta dai contribuenti, sia in aumento che in diminuzione, entro trenta giorni dalla data di presentazione e che entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa contenente i documenti e le informazioni rilevanti”.

Dunque, chi intende presentare una dichiarazione integrativa lo deve fare, se i termini non sono già scaduti, entro 30 giorni dall’istanza originaria anche se questa è stata presentata entro il 30 settembre 2015; mentre, chi non presenta dichiarazioni integrative può fruire del termine unico del 30 dicembre per l’invio della relazione e della documentazione. Il trattamento impari è per il contribuente che ha presentato l’istanza entro il 30 settembre che non avrà la possibilità di integrare la denuncia originaria oltre ai 30 giorni dalla data dell’invio.

Inoltre, chi ha presentato l’istanza, ad esempio, il 25 settembre entro il 25 ottobre deve completare l’intera procedura, ma chi non ha presentato affatto può presentare l’istanza entro il 30 novembre e presentare la relazione entro il 30 dicembre.

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