Voto di scambio politico-mafioso. Stretta in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 28 maggio 2019

E’ stata pubblicata la Legge che modifica la disciplina del reato di voto di scambio politico-mafioso. Aumenta la pena per chi accetta o promette, direttamente o attraverso intermediari, voti da parte degli appartenenti alle associazioni mafiose.

Reclusione da 10 a 15 anni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, è stata pubblicata la Legge n. 43 del 21 maggio 2019.

Il provvedimento introduce modifiche all’articolo 416-ter del Codice penale che disciplina, appunto, la fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui attuale formulazione viene interamente sostituita.

Si prevede, così, che venga punito con la reclusione, da dieci a quindici anni (al posto dell’attuale forbice da sei a dodici anni), chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Stessa pena per chi accetta e chi promette

La medesima pena si applica anche a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti negli stessi casi sopra individuati.

Da segnalare anche che il trattamento sanzionatorio viene aumentato della metà nelle ipotesi in cui chi ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo, risulti poi eletto nella relativa consultazione elettorale.

Per finire, si prevede che la condanna per i reati in oggetto comporti sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La nuova Legge entrerà in vigore dal prossimo 11 giugno 2019.

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