Voto di scambio punito se si accettano i metodi di intimidazione mafiosi

Pubblicato il 29 agosto 2014 Ai sensi del nuovo articolo 416-ter del Codice penale, per come formulato dalla Legge n. 62/2014, le modalità di procacciamento dei voti devono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario.

Per la configurabilità e, quindi, punibilità del voto di scambio, è necessaria, in capo all'imputato, la piena rappresentazione e volizione di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso “della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”.

E' quanto precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014.
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