Voucher baby-sitting, come presentare la domanda?

Pubblicato il 03 aprile 2020

L’invio della domanda di bonus baby-sitting può essere effettuato in maniera semplificata, ossia mediante il PIN ordinario. Tuttavia, per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo. In alternativa, in quest’ultima fase possono essere utilizzati:

Oltre al portale online, la domanda può essere inoltrata:

A comunicarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020.

Voucher baby-sitting, a chi spetta?

La nuova misura di sostegno prevista dal cd. “Decreto Cura Italia”, richiedibile in alternativa al congedo Coronavirus, può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

Il bonus, specifica l’INPS, è fissato per nucleo familiare ed è possibile presentare una sola domanda per ogni figlio.

Inoltre, possono presentare domanda i genitori o affidatari di minori che non abbiano compiuto l’età di 12 anni alla data del 5 marzo. Tale limite anagrafico non si applica in ipotesi di minori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992.

Voucher baby-sitting, compilazione della domanda

All’atto della compilazione della domanda, il richiedente è tenuto a:

La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul libretto famiglia.

Assegno ordinario, esteso l’ambito di applicazione

In base al D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupavano fino a 15 dipendenti, non potendo accedere all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.

Per risolvere la problematica, l’INPS ritiene che le eventuali domande presentate alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020.

Conseguentemente, le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.

CIG in deroga, il nodo del mancato accordo

Infine, si profila un dubbio sulla natura vincolante (come prevede l’art. 22 del D.L. n. 18/2020) o facoltativa (come sostenuto dalla circolare n. 47/2020 dell’INPS) degli accordi sindacali in caso di richiesta della cassa integrazione in deroga. In tal contesto, l’unica certezza che hanno le imprese e i loro consulenti sono le intese regionali finora approvate per disciplinare il nuovo ammortizzatore.

 

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