Vulnerabilità vittima di reato in base a Direttiva Ue

Pubblicato il 22 gennaio 2016

Con sentenza n. 2702 depositata il 21 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha confermato la responsabilità penale per estorsione di un’imputata, per aver minacciato una “cliente” (a cui cedeva droga) di rivelare fatti in grado di danneggiare la propria famiglia, se non le avesse ceduto del denaro.

Le censure della ricorrente avverso la propria condanna, vertevano in particolare sull'inidoneità della minaccia contestata ad avere una concreta efficacia coercitiva sulla vittima in questione.

Ma sul punto la Suprema Corte ha ribattuto che detta idoneità coercitiva deve essere valutata, nel merito, non solo in base alla circostanza oggettiva del comportamento, ma anche in base alla capacità dello stesso di influire sulla volontà della vittima.

Idoneità coercitiva della minaccia in base alla vulnerabilità

E l’idoneità soggettiva della minaccia dipende proprio dalla vulnerabilità della vittima, i cui indici sono rilevabili con chiarezza dalla Direttiva 2012/29 UE che, agli artt. 22 e ss., fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare una protezione adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano dei profili di vulnerabilità.

La presente Direttiva prevede infatti che la valutazione della vulnerabilità debba essere effettuata in relazione alle caratteristiche specifiche della vittima, alla natura ed alle circostanze del reato.

Per cui, tanto più marcata è la vulnerabilità, maggiore sarà la potenzialità coercitiva di comportamenti anche “velatamente” – e non apertamente - minacciosi.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva evidenziato come il testo delle lettere trasmesse dall'imputata avesse effettivamente un contenuto intimidatorio, anche tenuto conto dello stato di vulnerabilità della vittima in questione, affetta da “depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline e abuso alcoolico”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy