Con la delibera n. 337 del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha concluso un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un dirigente medico, Direttore di Unità Operativa Complessa presso un’Azienda sanitaria pubblica, in relazione a presunte misure ritorsive adottate contro un whistleblower.
Il caso trae origine da segnalazioni di illeciti di natura penale e contabile, presentate nel 2022 da un medico del medesimo reparto ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La decisione dell’Autorità chiarisce:
Il medico segnalante, in servizio presso l’Unità di Chirurgia d’urgenza e trapianti, aveva trasmesso, nel 2022, più segnalazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), riguardanti presunte condotte fraudolente poste in essere dal Direttore dell’Unità e da altri medici.
Le denunce avevano portato all’apertura di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica competente per reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione.
Successivamente alla presentazione delle segnalazioni, il segnalante lamentava di aver subito una serie di misure ritorsive, tra cui:
Ricevuta la comunicazione di misure ritorsive (febbraio 2024), ANAC ha svolto un’approfondita attività istruttoria, comprendente:
Il Direttore negava qualsiasi intento ritorsivo, sostenendo di non essere a conoscenza delle segnalazioni né dell’identità del segnalante fino al dicembre 2024, e giustificava le assegnazioni con motivi organizzativi, esigenze sanitarie e limitazioni del medico segnalante.
Con la delibera n. 337 del 9 settembre 2025, ANAC ha stabilito che la disciplina applicabile fosse quella dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, poiché le segnalazioni risalgono al 2022, periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023.
Il segnalante è stato riconosciuto come whistleblower, avendo denunciato condotte di rilievo penale e contabile nell’interesse dell’integrità pubblica e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 54-bis.
È stato inoltre ribadito che la tutela "deve essere pacificamente garantita anche nei confronti del soggetto, inizialmente anonimo, che sia stato successivamente identificato e, in ragione della/e
segnalazione/i, abbia subito ritorsioni".
In applicazione del comma 7 dell’art. 54-bis, ANAC ha richiamato il principio secondo cui spetta all’amministrazione o al dirigente autore della misura dimostrare l’estraneità delle decisioni rispetto alla segnalazione.
La difesa del Direttore è stata ritenuta inidonea a superare tale presunzione, sia per carenza di prove oggettive, sia per la presenza di indizi convergenti sulla conoscenza, da parte sua, dell’identità del segnalante.
Dall’analisi documentale, ANAC ha individuato come ritorsive:
Non sono state invece riconosciute come ritorsive la mancata partecipazione a specifici corsi di formazione e la presunta negazione di strumentazione informatica, per assenza di prove documentali sufficienti.
Tenuto conto:
l’Autorità ha irrogato, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, D.Lgs. 165/2001, una sanzione pecuniaria di € 16.000,00 a carico del Direttore, ritenendo tale misura proporzionata e idonea a perseguire finalità di prevenzione generale e speciale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".