La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana, sul caso “Xylella fastidiosa”.
Con sentenza del 5 settembre 2019 (causa C-443/18), l’Italia è stata ritenuta inottemperante rispetto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione UE n. 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, poi modificata dalla decisione di esecuzione UE n. 2016/764.
Ciò, avendo omesso “di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell’Unione”.
Il nostro Paese, secondo i giudici europei, sarebbe venuto meno anche all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 7, paragrafo 7, della medesima decisione, volto a garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno.
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