Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti hanno pubblicato, il 24 aprile 2026, il documento “Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future”, elaborato nell’ambito dell’area Finanza agevolata.
Il lavoro aggiorna e riunisce le precedenti pubblicazioni del 2024 dedicate, da un lato, agli adempimenti connessi agli investimenti nella ZES Unica e, dall’altro, agli strumenti operativi per i revisori chiamati ad attestare l’ammissibilità delle spese.
L’intervento si è reso necessario alla luce della nuova disciplina ZES 2026, che introduce modifiche sostanziali rispetto al quadro 2025 e all’impianto originario del 2024. L’obiettivo è fornire ai professionisti un quadro organico, aggiornato alle nuove regole su massimali, categorie di investimento, tracciabilità e certificazione delle spese.
Il credito d’imposta ZES 2026 si conferma una misura di fiscalità di sviluppo destinata a sostenere programmi di investimento produttivo nelle aree territoriali ammesse.
La base normativa resta l’articolo 16 del Dl n. 124/2023, mentre la legge di bilancio 2026 ha ampliato l’orizzonte temporale dell’agevolazione agli anni 2026, 2027 e 2028.
Per il 2026 la dotazione finanziaria prevista è pari a 2,3 miliardi di euro, cui seguono 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
Possono accedere al beneficio le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché operative o di nuovo insediamento nella ZES Unica e a condizione che i beni agevolati siano destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse.
L’agevolazione riguarda investimenti riconducibili a un progetto di investimento iniziale. Non è quindi sufficiente il semplice acquisto di beni isolati o la mera sostituzione di cespiti già esistenti: il progetto deve determinare un effettivo sviluppo dell’attività produttiva, attraverso la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione o una trasformazione sostanziale del processo produttivo.
Sono ammissibili, tra l’altro, gli acquisti, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature nuove, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati per ottenere prodotti da commercializzare e i materiali di consumo.
La componente immobiliare, composta da terreni e fabbricati, non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
La procedura per il 2026 resta fondata su un doppio adempimento.
I modelli per il triennio 2026-2028 sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026.
La misura teorica del credito varia in base all’area territoriale e alla dimensione dell’impresa.
Va però distinta l’intensità teorica dal credito effettivamente fruibile. Quest’ultimo dipenderà dal rapporto tra risorse disponibili e ammontare complessivo dei crediti richiesti. Qualora le domande superino il plafond annuale, l’Agenzia delle Entrate determinerà una percentuale di riparto ridotta.
Uno dei profili centrali del documento riguarda la certificazione delle spese sostenute. La corretta attestazione serve a dimostrare che gli investimenti siano reali, ammissibili, coerenti con la disciplina agevolativa e correttamente documentati.
Il documento CNDCEC-FNC fornisce quindi un supporto operativo ai professionisti e ai revisori incaricati, richiamando l’importanza della tracciabilità, della verifica documentale e della coerenza tra investimento dichiarato, beni agevolati e struttura produttiva interessata.
Accanto al credito d’imposta, la ZES Unica punta anche sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi:
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