Accise: arrivano Destinatario e Speditore certificati

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Accise: arrivano Destinatario e Speditore certificati

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva UE 2020/262 – relativa al regime generale delle accise – si segnala l’introduzione, a decorrere dal 13 febbraio 2023, di due nuove figure: Destinatario certificato e Speditore certificato.

Indicazioni sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali arrivano dalla circolare n. 3 del 3 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Dogane.

In primo luogo, le Dogane sottolineano che esclusivamente il Destinatario certificato e lo Speditore certificato possono movimentare i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

E’ tramite l’e-DAS unionale che avviene la circolazione di tali prodotti verso il Destinatario certificato dello Stato membro di destinazione (art. 10, D.lgs. 504/95), previo inserimento dei relativi dati da parte dello Speditore certificato dello Stato membro di spedizione; al documento è assegnato un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

Poiché l’e-DAS unionale è altra cosa rispetto all’e-DAS per la circolazione nel territorio dello Stato, il soggetto che intende operare nel modo suddetto dovrà adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo dell’Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.

Destinatario certificato

La circolare delle Dogane definisce come Destinatario certificato colui abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello
Stato.

ATTENZIONE: Tale soggetto deve essere in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA; inoltre, deve ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane.

E’ costui che è tenuto al pagamento della relativa accisa; questa è esigibile al momento della presa in consegna dei prodotti da parte del Destinatario certificato e liquidata sulla base dell’aliquota di accisa vigente a tale data.

Il soggetto che intende operare come Destinatario certificato deve presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti provenienti da speditori certificati ubicati in altro Stato membro apposita istanza, tramite PEC, indicando una serie di elementi.

NOTA BENE: In aggiunta, il Destinatario certificato è tenuto:

  • prima della spedizione dei prodotti, a prestare garanzia per il pagamento dell’imposta, nella misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante su di essi;
  • al pagamento dell’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo Speditore certificato dello Stato membro.

Speditore certificato

Tale figura è quella abilitata a spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Costui deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane.

Allo Speditore certificato non viene chiesto di rivestire già il ruolo di depositario autorizzato o destinatario registrato; in ogni caso, deve svolgere attività in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa.

Anche tale figura è tenuta ad inoltrare un’istanza, via Pec, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato per essere trasportati verso un destinatario certificato ubicato in altro Stato membro.

Si specifica che lo Speditore certificato ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:

  • estremi dell’e-DAS unionale;
  • luogo in cui i prodotti sono consegnati.

Infine, va detto che tale soggetto può richiedere il rimborso dell’accisa, gravante sui prodotti trasferiti, pagata nel territorio dello Stato, entro il termine di decadenza dei due anni dalla data del pagamento.

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