Affrancamento utili e riserve di fonte estera, alla cassa con maggiorazione dello 0,40%

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Affrancamento utili e riserve di fonte estera, alla cassa con maggiorazione dello 0,40%

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che intendono esercitare l’opzione per l’affrancamento degli utili e riserve di utili di società controllate estere a fiscalità privilegiata hanno ancora un po’ di giorni di tempo per versare l’imposta sostitutiva: l’assolvimento dell’imposta è fissato entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% ovvero anche successivamente in sede di ravvedimento operoso.

L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno, che contiene le norme di attuazione della disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 87-95).

Nello specifico, il comma 95 della Manovra per l’anno 2023 prevedeva che le disposizioni di attuazione fossero adottate con DM del MEF entro 90 giorni (entro fine marzo), invece, il decreto è arrivato il 26 giugno 2023, a ridosso della scadenza del termine del 30 giugno 2023 previsto in via ordinaria per il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera, la normativa

Il provvedimento con le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nella Legge di bilancio 2023, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri, definisce l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e l'eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

ATTENZIONE: La norma permette di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.

La facoltà è riconosciuta tanto ai partecipanti residenti che ai partecipanti non residenti.

L’ambito soggettivo è individuato nelle persone fisiche e nei soggetti equiparati, nonché nelle stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato italiano dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al loro patrimonio, sempre che la partecipazione nel soggetto non residente sia detenuta, direttamente o indirettamente, nell’ambito dell’attività d’impresa.

NOTA BENE: L’esercizio dell’opzione deve avvenire mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il decreto era molto atteso dagli operatori che avevano l’esigenza di conoscere tutti gli aspetti del regime di affrancamento per poter compiere, consapevolmente, un’analisi di convenienza e decidere se avvalersene o meno.

Assonime su affrancamento di utili e riserve di utili di fonte estera, commento

L’11 luglio 2023, Assonime a pubblicato la circolare n. 21 con la quale vengono analizzate le disposizioni del DM 26 giugno 2023, attuativo della disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera introdotta dalla Legge di bilancio 2023.

La circolare analizza i passaggi salienti del provvedimento, che tiene conto di molte delle questioni tecniche e delle soluzioni auspicate nella precedente circolare di Assonime n. 5 del 2023.

Nello specifico, il documento di Assonime descrive:

  • ambito soggettivo;
  • ambito oggettivo;
  • modalità di esercizio dell'opzione;
  • effetti dell'affrancamento;
  • affrancamento con rimpatrio degli utili esteri.

Assonime ricorda, in primo luogo, che per quanto il provvedimento attuativo della norma sia giunto in ritardo, l'opzione per l’affrancamento è comunque esercitabile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 assolvendo l'imposta entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero anche successivamente in sede di ravvedimento operoso.

Nonostante ciò, ha auspicato un intervento del legislatore che proroghi i termini ordinari di versamento, per evitare che il ritardo legislativo possa ricadere sui contribuenti, consentendo agli operatori di effettuare il versamento, dopo avere avuto il tempo di prendere cognizione delle disposizioni attuative, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. L'iniziativa, al momento, però non ha avuto seguito.

Tra le precisazioni rese da Assonime nella circolare n. 21/2023, si segnala che:

  1. l’opzione per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili di fonte estera vale anche se la capogruppo risiede all’estero. Ciò, fermo restando che le società di un gruppo più vicine al confine possono esercitare l’opzione anche se non detengono singolarmente il controllo delle società estere partecipate, purché il controllo sia detenuto dal gruppo nel suo complesso;
  2. gli effetti dell’affrancamento operano solo nei confronti del soggetto che lo ha effettuato. Se dopo l’affrancamento la partecipazione viene ceduta, l’importo affrancato si aggiunge al costo della partecipazione per il cedente, ma il cessionario non ha diritto all’esonero da tassazione in caso percepisca le riserve affrancate. Il subentro dell’avente causa negli effetti dell’affrancamento deve essere, invece, garantito quando il trasferimento della partecipazione avvenga per effetto di un’operazione neutrale (fusione, scissione o conferimento d’azienda);
  3. il contribuente, in sede di rimpatrio degli utili affrancati, potrebbe subire ritenute nel Paese estero di provenienza che, proprio per effetto dell’affrancamento, non danno luogo a credito d’imposta in Italia.

NOTA BENE: Secondo Assonime, gli utili affrancati devono considerarsi rimpatriati anche se percepiti per un importo al netto della ritenuta, anziché per quello lordo assoggettato ad imposta sostitutiva in sede di affrancamento; analogamente, anche l’importo degli utili da accantonare a riserva, una volta soddisfatta la condizione del rimpatrio dovrebbe essere parametrato al solo importo effettivamente percepito, al netto della ritenuta subita sugli utili non recuperabile dal percipiente.

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