Amministratori di società: incarico oneroso, diritto al compenso

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Amministratori di società: incarico oneroso, diritto al compenso

Accolto, dalla Corte di cassazione, il ricorso promosso da un ex amministratore unico di una Srl in opposizione allo stato passivo del fallimento della medesima società, dal quale era stato escluso il suo credito a titolo di compenso per attività di amministrazione, per difetto di prova.

Il Tribunale fallimentare aveva negato infatti che fosse stata offerta un’adeguata dimostrazione della determinazione del compenso e pertanto della sua spettanza in capo al deducente.

L’amministratore si era quindi rivolto alla Corte di cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 2364 e 2389 c.c., per avere, i giudici di merito, escluso l'onerosità della sua attività di amministratore sociale.

Cassazione: amministrazione è attività onerosa

La Suprema corte, con ordinanza n. 1673 depositata il 26 gennaio 2021, ha accolto le ragioni del ricorrente, riscontrando la sussistenza, nella decisione impugnata, di un errore di diritto per quel che riguardava la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge di riferimento e, necessariamente, implicante un problema interpretativo.

Gli Ermellini hanno infatti ricordato che l'incarico di amministratore di società ha natura presuntivamente onerosa: egli, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli.

Si tratta – si legge nella decisione – di un diritto che è peraltro disponibile e, pertanto, anche derogabile a mezzo di una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico.

La Sezione Lavoro della Cassazione, ciò posto, ha altresì rammentato come i compensi che spettano agli amministratori per le funzioni svolte in ambito societario siano pignorabili per intero, senza i limiti previsti dall'art. 545, quarto comma c.p.c.

Posto che, nel caso esaminato, non vi era stata alcuna allegazione di un’eventuale previsione statutaria di gratuità dell'incarico amministrativo, spettava ora, al giudice di rinvio, la determinazione del compenso eventualmente spettante all'amministratore, alla luce del principio giuridico di onerosità dell'attività prestata.

Per completezza, gli Ermellini hanno ribadito la natura chirografaria dell'eventuale credito dell’amministratore, non assistito dal privilegio generale stabilito dall'art. 2751-bis, n. 2 del Codice civile.

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