Assunzione di donne, giovani e disabili per gli appalti PNRR

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Assunzione di donne, giovani e disabili per gli appalti PNRR

Con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, sono state adottate le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Il decreto, passato un pò in sordina, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e citato nella prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR dello scorso 23 dicembre tra le misure per il miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile. Le sue disposizioni attuano l'articolo 47 del decreto Semplificazioni 2021 e sulla governance del PNRR (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), il cui comma 8 affida a specifiche linee guida la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle misure a tutela delle pari opportunità nonchè l'indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

La prima applicazione delle linee guida costituirà, per il legislatore, un banco di prova sul quale fondare le decisioni da assumere nella prossima riforma del codice dei contratti pubblici.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR: ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle misure contenute nelle linee guida è molto ampio estendendosi a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR: obblighi immediatamente operativi

Alcune disposizioni del decreto legge n. 77 del 2021 sono direttamente applicabili alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC e non necessitano pertanto di specifiche previsioni, da parte delle stazioni appaltanti, nei bandi di gara (inserimento ritenuto tuttavia sempre opportuno dal legislatore).

Rientrano tra le disposizioni direttamente applicabili le norme relative ai seguenti obblighi:

  • Redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2)

Gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Le imprese che non abbiano trasmesso il rapporto nei termini sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

N.B. Per la predisposizione del rapporto le aziende devono utilizzare la piattaforma “equalmonitor” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali (https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor).

  • Consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3)

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione va trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

La mancata produzione della relazione non comporta l'esclusione dalla gara ma determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

L'inadempienza inoltre determina l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

  • Presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis)

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

N.B. Le linee guida estendono l'applicazione di tale obbligo anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti

Gli obblighi su menzionati si aggiungono a quello previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone alle imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni di presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR: misure da tradurre in clausole

Le altre misure, invece, devono essere declinate dalle stazioni appaltanti in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara, modulate sulla base delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto (art. 47, commi 4, 5 e 7).

Alcune di queste misure costituiscono requisiti necessari dell'offerta mentre altre rappresentano ulteriori requisiti premiali della stessa.

Rientrano tra i requisiti necessari dell'offerta:

  • l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Le ulteriori misure premiali devono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

Le linee guida:

  • con riferimento ai criteri da applicare per definire la quota del 30%, chiariscono che si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto e da destinare a occupazione giovanile e femminile con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'obbligo deve riguardare le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  • indicano, solo a scopo esemplificativo, alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara;
  • elencano le deroghe all'inserimento di clausole di premialità o al rispetto della destinazione della quota del 30% alle nuove assunzioni giovanili e femminili.

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR: sanzioni e penali

Comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle sue prestazioni, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del decreto legge n. 77 del 2021, il mancato adempimento degli obblighi di:

⦁ produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
⦁ produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento;
⦁ rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne;
⦁ rispetto delle previsioni di cui alle ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Le linee guida forniscono infine modelli e esempi di clausole contrattuali anche di premialità da utilizzare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.

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