Avviso udienza comunicato alla parte via Pec? Processo tributario nullo

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Avviso udienza comunicato alla parte via Pec? Processo tributario nullo

Precisazioni della Corte di cassazione in materia di processo tributario, per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione della data di udienza alle parti.

Secondo gli Ermellini, laddove la parte non abbia indicato, negli atti, il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata, valevole per le comunicazioni e le notificazioni ex articolo 16 bis, ultimo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, l'eventuale comunicazione della data dell'udienza effettuata direttamente alla Pec della parte non è da ritenere valida, non integrando la consegna a mani proprie di cui all'articolo 17 del Decreto sopra menzionato.

Nei predetti casi, il giudizio è da rifare, allorché, in conseguenza di tale comunicazione, il difensore pretermesso non partecipi all'udienza.

Pec alla parte, domiciliata presso il difensore? Giudizio tributario da rifare

E' sulla base di tali assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9165 del 3 aprile 2023, ha accolto il ricorso promosso da un Comune - parte di un giudizio tributario di opposizione a cartella esattorale - al fine di far valere la nullità della sentenza e del procedimeno di appello in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione non era stato comunicato al domicilio eletto dell'Ente, presso il proprio difensore, ma direttamente via Pec, alla parte.

In questo modo, l'avvocato del Comune non aveva potuto partecipare all'udienza di discussione né svolgere attività difensiva.

Comunicazione data udienza a garanzia del diritto di difesa

La Suprema corte ha giudicato fondata la predetta doglianza, dopo aver premesso che, nel giudizio tributario, la comunicazione della data di udienza, applicabile anche ai giudizi di appello, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la consegenza che l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

E' poi vero che la comunicazione dell'avviso di trattazione direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non dà luogo alla nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi - non versandosi nell'ipotesi di "omessa" comunicazione dell'avviso - integrando una nullità relativa, sanata con effetto ex tunc dalla costituzione dell'appellato in giudizio.

Ed è altrettanto vero che riveste analoga efficacia sanante la presenza, all'udienza di trattazione, del difensore dell'appellato, in caso di notifica alla parte personalmente dell'atto introduttivo del giudizio.

Tuttavia - si legge nel testo della decisione - va anche ricordato come, in tema di contraddittorio nel contenzioso tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa debba essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie.

Questo ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale fa salva la validità della notificazione o comunicazione che abbia raggiunto direttamente la parte tramite "consegna a mani proprie".

Pec non equiparabile alla consegna a mani proprie

Diverso è il caso in cui, come nella specie, la comunicazione dell'avviso di udienza in appello sia avvenuta direttamente all'indirizzo Pec della parte e non a quello del difensore presso il quale lo stesso aveva eletto domicilio.

Nelle predette ipotesi, non può ritenersi che la comunicazione all'indirizzo Pec della parte corrisponda alla consegna a mani proprie che l'art. 17 citato fa sempre e, comunque, salva.

Difatti, la notificazione/comunicazione all'indirizzo Pec della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell'atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna "a mani proprie".

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex articolo 16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l'articolo 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva".

Alla luce di tale assunto ed essendo pacifica la circostanza che, nella specie, il difensore pretermesso non aveva partecipato all'udienza in appello, il motivo di ricorso del Comune è stato accolto.

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