Biliardini e flipper: arriva l’imposta dell’8%

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Biliardini e flipper: arriva l’imposta dell’8%

Istruzioni per i gestori di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il versamento del relativo tributo (Isi - Imposta sugli intrattenimenti). Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane – Direzione Giochi la circolare n. 6 del 13 febbraio 2023.

Imposta sugli intrattenimenti: l’origine

La legge è del 2003 – relativa agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – ma l’estensione anche al calcio balilla e a tutti i giochi senza vincite in denaro è del 2021. Anche se il Governo Draghi, dopo i reclami da parte degli operatori del settore, ne ha fermato l’applicazione.

Imposta su biliardi e flipper

Ma ora, l’Agenzia delle Dogane ritorna a battere cassa fornendo chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS.

Su detti apparecchi non è necessario ottenere autorizzazione, verifica tecnica e certificazione, sussistendo l'obbligo del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'Iva forfettaria (se prevista).

La circolare 6/2023 riporta a titolo esemplificativo una tabella contenente le basi imponibili forfetarie di alcuni apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato.

Ad esempio:

  • 3.800 euro per i biliardi;
  • 510 euro per apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini, freccette senza componenti elettronici;
  • 540 euro per jukebox;
  • 1.090 euro per flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche.
Sulle basi imponibili forfetarie è dovuta l’imposta dell’8 per cento.

Circa i termini di pagamento del tributo, la data è quella del 16 marzo ovvero, per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, il 16 del mese successivo a quello
di prima installazione
nell’anno in ragione della frazione di anno residua.

NOTA BENE: Gli importi indicati sono variabili: è infatti atteso il decreto del ministero dell'Economia che dovrà stabilire le basi imponibili definitive.

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