Bonus R&S, il design tra le attività ammissibili dal 2020

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Bonus R&S, il design tra le attività ammissibili dal 2020

Con la risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa la corretta individuazione dei criteri per l’ammissibilità al credito d’imposta ricerca e sviluppo per gli investimenti effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria.

Si fa esplicito riferimento alle attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 del DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, prima delle ulteriori modifiche intervenute in periodi successivi.

Nello specifico, l’istanza è stata sollevata da una società che esercita l’attività di ideazione, prototipia e successiva produzione, per alcuni marchi detenuti da società del Gruppo a cui appartiene, che si interrogava circa la possibilità di usufruire dell’incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl n. 145/2013, per alcuni costi sostenuti nel 2019.

Nell’ambito delle attività istruttorie relative alle istanze di interpello riferite ad attività svolte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, come previsto dalla normativa originaria, l’Agenzia si è rivolta al MiSE per un parere tecnico sul caso.

In considerazione di quanto espresso dal Ministero in ordine all’ammissibilità delle attività rappresentate al beneficio di cui all’articolo 3 del Decreto legge, l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente alla richiesta formulata dalla società istante.

MiSE: attività qualificabili come ricerca e sviluppo

Nel parere tecnico reso dal MiSE nell’aprile del 2022 si legge che “le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti”.

In altri termini, secondo il Ministero, si tratta di quelle attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

Quindi, nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo specifici criteri di classificazione e qualificazione.

Per essere agevolabili, le attività di R&S devono risultare necessarie - nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale - per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili. Non sono, invece, considerate attività di R&S quelle che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore.

Come ribadito più volte dalla stessa Agenzia delle Entrate in vari documenti di prassi, tali criteri assumono valenza generale e si devono intendere applicabili a tutti i settori economici, sia pure con i dovuti adattamenti richiesti in ragione della loro specificità.

Bonus R&S, necessario il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico

Nella risoluzione n. 41/2022, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del parere ministeriale, ritiene che le attività svolte dalla società istante nel corso del 2019 non rientrano nel complesso delle attività di R&S nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

Pertanto, non beneficiano del bonus, le attività attinenti al design e all'ideazione estetica, il cui obiettivo è la concezione e la realizzazione di nuove collezioni che presentino elementi di novità rispetto alle precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico «effetto tecnico» riguardi la mera forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto.

Legge di bilancio 2020, la nuova versione del Bonus R&S

Questo almeno fino al 2019, in quanto tenendo conto delle novità apportate alla disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata ampliata la tipologia delle attività ammissibili al beneficio.

Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili è stato esteso, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, le quali potrebbero, in linea di principio, rientrare nell’agevolazione, naturalmente se si verifica il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”) nonché gli altri requisiti richiesti dalla norma.

Conclude, così, la risoluzione n. 41/2022 che le attività di design ricollegabili all'ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti non beneficiano del credito d'imposta per R&S.

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