Bozza Oic 34 «Ricavi» in consultazione. Nuove regole dai bilanci 2023

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Bozza Oic 34 «Ricavi» in consultazione. Nuove regole dai bilanci 2023

E’ stata posta in pubblica consultazione dall’Organismo italiano di contabilità la bozza del principio contabile n. 34 «Ricavi»; eventuali osservazioni possono essere inoltrate fino al 7 marzo 2022. Il documento va a sostituire il principio contabile n. 15.

Già da tempo di operatori del settore avevano segnalto all’OIC le difficoltà riscontrate nella rilevazione dei ricavi, dal momento che le regole attuali non apparivano sempre sufficienti per rappresentare le complesse tipologie di transazioni poste in essere dalle società.

Nella survey del 2017, che la Fondazione OIC aveva inviato agli operatori, era già emersa la necessità di predisporre regole contabili più adeguate soprattutto con rifeirmento alle imprese di maggiori dimensioni, che sono proprio quelle che pongono in essere operazioni commerciali più articolate.

Nel febbraio 2019 è stato pubblicato in consultazione un discussion paper con alcune possibili soluzioni per la contabilizzazione dei ricavi misti.

Dall’unione delle due consultazioni, l’Organismo nazionale di contabilità ha deciso di predisporre un nuovo principio contabile.

L’applicazione delle nuove regole è prevista per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.

Oic 34 «Ricavi», obiettivo e ambito di applicazione

Tale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Esso si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, che sono - nel caso di specie - quelle riportate nel capitolo “I ricavi nella legislazione civilistica”.

Il principio OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione dei ricavi nella voce A1 – “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico; mentre ne sono escluse:

  • le transazioni che, ai sensi dell’OIC 12, sono classificate nella voce A5 – Altri ricavi;

  • le transazioni che non hanno finalità commerciale.

I ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione, invece, non sono trattati nel presente principio, ma seguono le disposizioni riguardanti i lavori in corso su ordinazione di cui all’OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione.

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, fasi per la loro determinazione

Il principio contabile in bozza, per la rilevazione dei ricavi di cui alla voce A.1 del Conto economico prevede le seguenti fasi:

  • determinazione del prezzo complessivo del contratto;

  • identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione;

  • valorizzazione unità elementari di contabilizzazione;

  • rilevazione dei ricavi.

Anche se nel documento si dedica molto spazio al trattamento da riservare ad un gruppo di contratti omogenei, che a determinate condizioni può dare origine ad un'unica operazione, la vera novità è che esso si sofferma anche sulla identificazione e valorizzazione delle «unità elementari di contabilizzazione».

Segmentazione del contratto e determinazione del prezzo complessivo

Si tratta, in pratica, di tutte quelle ipotesi in cui un unico contratto di vendita include prestazioni diverse che impongono una contabilizzazione separata.

Pertanto, l’obiettivo è quello di effettuare la segmentazione del contratto, al fine di individuare le singole unità elementari, che devono essere contabilizzate separatamente, come avviene – per esempio – nel caso di una vendita che è accompagnata dalla prestazione di un servizio, anche periodico.

In tal caso, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.

La separazione delle prestazioni, invece, non è necessaria nel caso in cui si tratti di beni e servizi che sono integrati o interdimendenti tra di loro: ossia nel caso in cui gli stessi non possano essere utilizzati separatamente dal cliente, ma solo in combinazione tra di loro, oppure nel caso si tratti di prestazioni che non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.

Inoltre, è necessario procedere alla separazione quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita è effettuata con modalità e tempi differenti; viceversa, non è necessaria se queste sono effettuate nello stesso esercizio.

Relativamente alla determinazione del prezzo complessivo, specifica l’OIC che il prezzo complessivo del contratto è desumibile dalle clausole del contratto.

Se il prezzo complessivo non è immediatamente riscontrabile nel contratto, presentando degli elementi di variabilità, si deve procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili.

Inoltre, nella determinazione del prezzo complessivo si tiene conto anche degli importi pagati al cliente che sono assimilabili a sconti e, quindi, contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Viceversa, gli importi pagati al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo.

Semplificazioni per le imprese minori

La bozza del principio OIC 34 «Ricavi» prevede alcune semplificazioni per le società minori.

In particolare, è specificato che per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese non è necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione.

Inoltre, se il contratto prevede termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi possono non procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri.

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