Cassazione: il fallito può essere amministratore di Srl

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Cassazione: il fallito può essere amministratore di Srl

La dichiarazione di fallimento personale impedisce di svolgere o continuare a svolgere l’incarico di amministratore di Srl? La Cassazione ha risposto negativamente a tale quesito, evidenziando come la preclusione valga solo per le Spa.

L’amministratore di Srl non decade dalla carica se fallisce

La disposizione di cui all’art. 2382 del Codice civile non può applicarsi alla fattispecie riguardante una società a responsabilità limitata, in quanto la disciplina di tale tipologia di compagine, a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 6/2003, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.

Rispetto ad essi, quindi, non si applicano, neppure per analogia, le norme dettate per le società per azioni dal menzionato art. 2382, con la conseguenza che – salva diversa disposizione statutaria – il fallimento dell’amministratore di Srl non ne determina l’incapacità alla carica sociale.

Preclusione per le Spa non applicabile per analogia alle Srl

E’ quanto si desume dalla lettura dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 25050 depositata il 16 settembre 2021, di rigetto del ricorso promosso dal fallimento di una Srl che lamentava la nullità degli atti compiuti dall’amministratore della società, dichiarato fallito personalmente quale socio accomandatario di una Sas.

Secondo parte ricorrente, tale soggetto, alla luce della predetta circostanza, non poteva essere considerato come amministratore e legale rappresentante della Srl, con la conseguenza ulteriore della nullità del reclamo da egli presentato contro la sentenza dichiarativa del fallimento.

A sostegno del suo motivo, la curatela sosteneva l’applicazione analogica alle Srl del dettato normativo di cui all’art. 2382 c.c., che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori delle Spa stabilendo, espressamente, che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

Ineleggibilità e decadenza: discipline differenti dal 2003

Doglianza, questa, ritenuta non condivisibile dalla Suprema corte, la quale ha considerato corretta la decisione resa, sul punto, in sede di merito, in cui era stato fatto espresso riferimento alla soluzione contenuta nella decisione di Cassazione n. 18904/2013, soluzione a cui la Corte ha ritenuto di dover dare continuità.

L’analisi contenuta in questa pronuncia muove dall’osservazione secondo cui il legislatore della riforma societaria del 2003, se non ha regolamentato le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori della Srl, neppure ha disposto al riguardo un rinvio alle norme dettate dal menzionato art. 2382 c.c. per la Spa, invece espressamente previsto dal previgente art. 2487 c.c.

Da tale circostanza, sembra corretto leggere una volontà legislativa intesa a non ricalcare più lo schema adottato per la Spa, differenziando, anche per tale aspetto, le due tipologie societarie.

Ragioni di coerenza del sistema societario, altresì, portano a concludere per la medesima lettura: la linea differenziale che oggi corre tra il modello della Spa e quello della Srl risulta pienamente giustificare la previsione di normative non coincidenti in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme organizzative dell’attività d’impresa.

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