Commercialisti: attività professionale degli iscritti dipendenti

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Commercialisti: attività professionale degli iscritti dipendenti

Con il pronto ordini n. 91 del 20 novembre 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Cagliari in merito alla richiesta di chiarimenti sull'esercizio dell'attività professionale da parte degli iscritti dipendenti.

Quesito

L’Ordine di Cagliari propone i seguenti quesiti:

  • è possibile svolgere il tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente?
  • è possibile per l’iscritto dipendente presso una società di revisione avere un tirocinante (previo, consenso del datore di lavoro)?

Vediamo di seguito le risposte ai quesiti.

Attività professionale come dipendente

Come già affermato nel PO 248/2017, il CNDCEC rammenta che l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente.

NOTA BENE: L’iscritto dipendente può svolgere le “attività professionali” oggetto della professione individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.

Ai fini della documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante si specifica che nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.

Il Consiglio Nazionale ritiene opportuno acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa all’inquadramento all’interno dell’ente o società nonché le attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.

Il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.

Professionista dipendente di una società di revisione

Per quanto riguarda il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011) il CNDCEC rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.

Inoltre, il Consiglio Nazionale specifica che l’attività di revisione è un’attività rientrante tra le attività professionali e pertanto è considerata idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione.

Infine, non è necessario annotare nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo svolgimento della professione e neanche il possesso di partita IVA.

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