Consumo di gruppo di droga: niente reato se c'è il mandato all'acquisto

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Con la sentenza n. 8366 del 1° marzo 2011, la Corte di cassazione ha statuito la non sanzionabilità, a livello penale, dell'uso di gruppo di sostanze stupefacenti quando lo stesso consegua ad uno specifico mandato ad acquistare in ragione della futura ripartizione e destinazione all'esclusivo uso personale dei partecipanti. L'uso personale di droga non è, infatti, perseguito dalle norme in vigore e per i consumatori trovati in possesso di stupefacenti sono previste solo sanzioni amministrative.

A diverse conclusioni deve giungersi, per contro, nel caso in cui, nell'assenza del preventivo mandato, più persone decidano, concordemente e unitariamente, di consumare droga che sia già nel possesso di uno di loro; in tale ultima ipotesi, infatti, la condotta è perseguibile anche penalmente.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno deciso per l'assoluzione di un uomo di Teramo, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto lo stesso era risultato solo l'”incaricato” dal gruppo di amici per l'acquisto dell'ecstasy per il loro uso personale.
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