Contabilità parallela in auto aziendale: perquisizione senza autorizzazione

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Contabilità parallela in auto aziendale: perquisizione senza autorizzazione

Confermato l’accertamento fiscale basato sulla contabilità “parallela” rinvenuta nell’auto di proprietà della società: legittima la perquisizione senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica

Accertamento. Legittimità di accessi, ispezioni e verifiche

La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ad una causa tributaria attivata da una Spa in opposizione a diversi avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, in relazione a varie annualità d’imposta.

Gli atti impositivi erano basati sulla contabilità “parallelache gli agenti accertatori avevano rinvenuto all’interno di un’autovettura di proprietà della società, in uso promiscuo al dirigente dello stabilimento, e contenuta su alcune pen drive poste nel bagagliaio dell’auto.

La società si era rivolta alla Suprema corte dopo che gli avvisi erano stati confermati da entrambe le Commissioni di merito.

Tra i motivi, la ricorrente aveva lamentato l’illegittimità della decisione per violazione dell’art. 52, commi 1 e 2 del DPR n. 633/1972 in tema di accessi, ispezioni e verifiche, atteso che, secondo la sua difesa, mancava l’autorizzazione del PM che avrebbe consentito l’accesso “in locali diversi" da quelli di esercizio dell’attività della contribuente.

Autovettura aziendale come luogo attinente all’impresa

Censura, questa, ritenuta infondata dalla Sezione tributaria civile della Corte di cassazione, per come si apprende dalla lettura della sentenza n. 36474 del 24 novembre 2021.

La questione da considerare, nella causa in esame, era se l'auto perquisita potesse essere assimilata ai “locali destinati all’esercizio di attività commerciali” o se, invece, devesse essere ritenuta “locale diverso”.

La Corte, in proposito, ha ritenuto opportuno richiamare alcune precedenti pronunce con cui è stata esclusa, ad esempio, la possibilità di perquisire l’auto di un dipendente, all’interno della quale era stata trovata documentazione contabile della società, in assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In altra vicenda, riguardante la diversa ipotesi in cui la documentazione contabile della società era stata rinvenuta all’interno dell’auto di proprietà del fratello dell’amministratore, sorpreso proprio nell’atto del prelevamento della contabilità dalla società per riporla all’interno dell’autovettura, era stato precisato che, tale auto “non era in quel momento adibita a uso personale, ma al trasporto di documentazione dell’azienda in verifica”.

Si era trattato, vale a dire, di un veicolo che di fatto, e in quel particolare momento, era riferibile all’impresa e al suo amministratore, non differendo funzionalmente la struttura di tale veicolo da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere e occultare cose, comunque, attinenti all’impresa stessa.

Cassazione: accesso anche senza autorizzazione del PM

Gli stessi principi – secondo il Collegio di legittimità - potevano essere trasposti anche nella fattispecie in esame, connotata, peraltro, di un ulteriore elemento a favore della legittimità della perquisizione, senza l’ausilio dell’autorizzazione della Procura: era infatti acclarato non solo che l’auto era intestata in via esclusiva alla Spa ma anche che la medesima si trovava proprio nel parcheggio della società ed era utilizzata, in quello stesso frangente, come vettura con cui il direttore dello stabilimento si recava al lavoro.

Trattandosi, inoltre, di utilizzo promiscuo (sia per l’attività lavorativa che per la vita privata), doveva ritenersi che l’auto, al momento della perquisizione degli organi accertatori, era utilizzata proprio a fini lavorativi, tanto da trovarsi parcheggiata, in orario di lavoro, all’interno dello stabilimento della società.

La stessa vettura, infine, non poteva ovviamente essere considerata “domicilio” o luogo a esso equiparabile, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica.

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