Conto corrente. Rendiconto ottenibile anche in giudizio, basta provare il rapporto

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Conto corrente. Rendiconto ottenibile anche in giudizio, basta provare il rapporto

Contestazione della validità del rapporto di conto corrente

Il fatto che il correntista abbia approvato o non abbia contestato nei termini il rendiconto speditogli dalla Banca, non impedisce al medesimo di contestare la mancanza o la validità del rapporto.

Inoltre, l’articolo 119, comma 4, del Decreto legslativo n. 385/1993, riconosce al cliente il diritto all’ottenimento della copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto per il cui esercizio "non è necessario che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia”.

E’, infatti, sufficiente che l'interessato fornisca alla Banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti (quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte).

Utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa

Ne consegue che il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.

Il procedimento di rendiconto di cui agli articoli 263 e seguenti del Codice di procedura civile è, difatti, fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.

Senza contare che, rispetto alla eventuale contestazione della tardività della produzione documentale, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che “se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento”.

La pronuncia di legittimità

Così la Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 21472 depositata il 15 settembre 2017 e con la quale è stato accolto il ricorso promosso dal cliente di una banca contro la decisione della Corte territoriale con la quale era stata ritenuta ammissibile la contestazione dell’Istituto di credito in ordine alla tardiva produzione dei documenti atti a provare l'ammontare del credito vantato.

Il ricorrente aveva lamentato che la tardività della produzione documentale non era stata contestata nel corso della consulenza tecnica d’ufficio, né a seguito del suo deposito, e neppure nelle restanti fasi del giudizio di primo grado. Se, pertanto, di nullità poteva parlarsi, si sarebbe trattato di una nullità relativa, sanata ai sensi dell'articolo 157 del Codice di procedura civile.

Azione di rendiconto

La Suprema corte, accogliendo le ragioni del correntista in ordine all'utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa, ha sottolineato come la Corte d'Appello avesse trascurato la mancata contestazione, da parte della Banca, dell'andamento degli addebiti/accrediti e delle risultanze della CTU.

Non si verte - si legge nel testo dell’ordinanza - in materia di una mera azione di ripetizione dell'indebito, bensì di un'azione di rendiconto.

Così, pur se è vero che l'esibizione di documenti non poteva essere chiesta a fini meramente esplorativi, nel caso in esame, non poteva mettersi in dubbio l'esistenza del rapporto di conto corrente, non contestato dalla Banca, e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione.

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