Contratti pubblici e Riforma P.a. Correttivi in arrivo

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Contratti pubblici e Riforma P.a. Correttivi in arrivo

Nella seduta del 23 febbraio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, cinque decreti legislativi attuativi della legge di riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015).

I testi intervengono prevedendo, rispettivamente:

1. modifiche al Testo unico del pubblico impiego, per quel che concerne la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

2. modifiche alla normativa relativa alla valutazione della performance dei dipendenti pubblici;

3. modifiche ai testi sulle funzioni e sui compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il relativo ordinamento del personale;

4. revisione dei ruoli delle forze di Polizia;

5. razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Testo pubblico impiego e valutazione performance

Con riferimento al pubblico impiego, il Cdm segnala l’introduzione di misure volte a raggiungere il progressivo superamento della cosiddetta “dotazione organica”, attraverso un “Piano triennale dei fabbisogni”, e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni.

Contemplata anche una disciplina delle forme di lavoro flessibile, con la messa a regime del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione.

Introdotte, poi, norme per accelerare e rendere concreta e certa l’azione disciplinare sulla responsabilità dei pubblici dipendenti, le previsioni sul possibile svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e sull'integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda le misure sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici, l’obiettivo prefissato - si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri di fine seduta - è quello di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantendo, altresì, l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Ogni amministrazione sarà tenuta a valutare la performance sia nel suo complesso, sia con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti.

Riconosciuto, in questo contesto, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, attraverso sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti circa la qualità dei servizi.

Integrazioni a Codice dei contratti pubblici

Oltre a queste novità, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato, sempre in esame preliminare, un decreto legislativo che interviene con disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Cdm specifica, in proposito, che le direttrici dell’intervento sono volte ad introdurre modifiche di coordinamento, integrazioni migliorative dell’efficacia delle norme, ritocchi conseguenti alle criticità rilevate nella prima fase attuativa del codice.

Così, in materia di appalto integrato, viene introdotto un periodo transitorio che ne consente la possibilità per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.

Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda la progettazione, diventa obbligatorio l’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara.

Viene chiarito, altresì, che:

  • in materia di concessioni, il limite dell’80 % dei contratti relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150 mila euro, per i quali è obbligatoria la procedura ad evidenza pubblica, non riguarda i lavori eseguiti direttamente, né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
  • per il subappalto, il limite del 30% è da riferire alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto di subappalto.

Infine, si integra la disciplina relativa alla “variante per errore progettuale”, da consentire solo entro i limiti quantitativi del de minimis.

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