Contratto a termine “assistito”, quando è possibile superare i 24 mesi?

Pubblicato il



Contratto a termine “assistito”, quando è possibile superare i 24 mesi?

Nuovi chiarimenti per i contratti a termine stipulati in “deroga assistita”, ossia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Infatti, la stipula di tali tipologie di contratti è ammissibile, sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.

La precisazione dell’INL è giunta con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, che fornisce chiarimenti in merito alla possibilità concessa ai datori di lavoro di stipulare, al raggiungimento dei limiti di durata consentiti, un ulteriore contratto a termine “assistito” presso l’ITL della durata massima di 12 mesi.

Contratto a termine “assistito”, il quesito

L’INL, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito nuove indicazioni ai propri uffici territoriali, al fine di gestire la procedura di “deroga assistita” prevista per il contratto a tempo determinato.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 19, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, concede la possibilità alle parti di poter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Alla luce della menzionata norma, e delle recenti evoluzioni legislative (D.L. n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”), è stato chiesto alle sedi territoriali se il contratto assistito può essere stipulato in deroga al limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva o solo in deroga al limite legale innalzato a 24 mesi dal Decreto Dignità.

Contratto a termine “assistito” alla luce del Decreto Dignità

Il dubbio nasce a seguito dell’introduzione delle nuove norme previste dal Decreto Dignità in merito all’istituto del contratto a tempo determinato. Il menzionato decreto legge ha abbassato il limite massimo della durata del contratto a termine, da 36 mesi a 24 mesi, intercorsi tra le stesse parti per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.

Inoltre, è stato reintrodotto l’obbligo ad apporre la causale che giustifichi l’indicazione del termine, per i rapporti di lavoro che superano i 12 mesi o che vengono comunque raggiunti per effetto di rinnovi successivi.

In tal contesto, la norma che permette alle parti di prevedere un ulteriore contratto a termine di 12 mesi (c.d. deroga assistita), presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, è rimasta del tutto invariata.

Contratto a termine “assistito”, i limiti di durata massima

Dunque, la “deroga assistita” rappresenta - ancora oggi - un mezzo idoneo per poter stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi tra le parti. Ma non solo. La norma prevede la possibilità anche per la contrattazione collettiva nazionale di poter superare i 24 mesi.

Alla luce di ciò, è stato chiesto all’INL se l’ulteriore contratto di 12 mesi debba ritenersi aggiuntivo rispetto a quelli stipulati nel rispetto del solo limite legale di 24 mesi o anche della diversa durata massima, prevista dalla contrattazione collettiva.

Ebbene, l’ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 81/2015, può essere stipulato sia allo scadere del nuovo limite legale massimo pari a 24 mesi, sia quando il limite massimo raggiunto è quello individuato dalla contrattazione collettiva. In altri termini, il contratto in “deroga assistita” è stipulabile anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, che ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso l’ITL, ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore, che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 novembre 2018 - Decreto Dignità, i chiarimenti ministeriali – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito