Controlli sulle partite Iva “apri e chiudi”. Criteri e modalità di esecuzione

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Controlli sulle partite Iva “apri e chiudi”. Criteri e modalità di esecuzione

Partite Iva nuove (ma anche quelle esistenti) sotto il mirino dei controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento n. 156803 del 16 maggio 2023, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), fissa criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle partite Iva che presentano anomalie.

Si mira, dunque, a contrastare il fenomeno delle partite Iva “apri e chiudi” che consiste nella chiusura dell’attività poco dopo l’apertura senza adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Il documento agenziale del 16 maggio 2023 richiama le disposizioni del DPR Iva (n. 633/1972) di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197).

Ai sensi di tali norme, il Fisco può effettuare immediati controlli conseguenti al rilascio del numero di partita Iva, con l’obiettivo di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. Ma, si aggiunge, gli accertamenti si dirigono anche a partite Iva già esistenti e, in particolare, a quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con profili di rischio di evasione.

Ma vediamo come si svolgono i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Controlli su partite Iva. Valutazione dei rischi

Il lavoro dell’Agenzia fiscale avviene attraverso specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva per identificare in tempi brevi i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

Nello specifico, si legge nel provvedimento 156803 del 16 maggio 2023, le verifiche sono orientate prevalentemente su:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Si andrà a valutare la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto nonché la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività;

- elementi di rischio legati alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del titolare della partita Iva nella quale si evidenzino gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Anomalie: invito a presentarsi

Qualora l’Agenzia ravvisi i suddetti elementi di rischio procederà a chiamare il titolare della partita Iva a comparire - ai sensi dell’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n.
600 - presso l’ufficio competente.

Nell’invito destinato al contribuente saranno indicati i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle particolari analisi effettuate.

Il contribuente dovrà fornire ogni chiarimento ed esibire la necessaria documentazione per dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio tributario.

Mancata comparizione del contribuente

Cosa accade se il titolare di partita Iva invitato a comparire non si presenta?

Qualora non risponda all’invito o non fornisca le giustificazioni richieste, si procede con l’emanazione d’ufficio del provvedimento di cessazione della partita Iva.

NOTA BENE: Al contempo l’Ufficio irroga la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 pari ad euro 3.000.

A tale sanzione non si applica il cumulo giudico.

Inoltre, recita il provvedimento 156803/2023, la cessazione della partita IVA del soggetto:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile, da parte di tutti gli operatori, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite Iva.

Effetti sulla nuova richiesta di partita Iva

L’Agenzia delle Entrate nel documento del 16 maggio 2023 fornisce le indicazioni sul comportamento da tenere da parte del soggetto a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva qualora faccia successiva richiesta per una nuova attribuzione di numero di partita Iva.

Dunque, si spiega, è necessario presentare una polizza fideiussoria o una garanzia fideiussoria all’Agenzia delle Entrate della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50mila euro.

Inoltre, se prima della chiusura d’ufficio della partita Iva siano state commesse violazioni fiscali, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.

NOTA BENE: Il provvedimento agenziale del 16 maggio 2023 n. 156803 contiene in allegato il fac-simile di polizza fideiussoria da presentare.

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