Coop Srl, cambio di orientamento del MIMIT sul sistema dei controlli

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Coop Srl, cambio di orientamento del MIMIT sul sistema dei controlli

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy torna ad occuparsi dei compiti spettanti al sindaco e al revisore delle Cooperative Srl.

Dopo le note prot. n. 140439 dell’11 aprile 2023 e n. 168983 dell’11 maggio 2023, il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società ha voluto diffondere una indicazione definitiva sulla disciplina applicabile a tali soggetti.

A tal fine, il MIMIT ha pubblicato la nota n. 221466 del 5 luglio 2023 dal titolo: “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative”.

In questo ultimo documento, si è voluto specificare ancora meglio il ruolo attribuito all’organo di controllo interno e al revisore nelle società Cooperative, mutando orientamento rispetto a quanto sostenuto con i precedenti due documenti citati sul tema del sistema dei controlli nelle cooperative di tipo Srl.

Nella prima nota del mese di aprile – e con la sua seguente integrazione del mese di maggio – il MIMIT aveva sottolineato che nelle cooperative di tipo Srl, tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, sia i primi sia il secondo sarebbero abilitati ad esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile.

Questa posizione aveva, però, suscitato la reazione dei dottori commercialisti, tanto che il Cndcec aveva inviato al Ministero una nota per chiedere di rivedere la posizione assunta, totalmente in contrasto con l’interpretazione maggioritaria e le indicazioni diffuse agli iscritti all’Albo dei commercialisti fin dal 2012.

NOTA BENE: Nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

Coop Srl, assetti dei controlli societari

La norma oggetto di interpretazione che aveva suscitato perplessità è l’articolo 2477 del Codice civile, che può essere applicato a diverse migliaia di Srl, il cui bilancio 2022 è in corso di approvazione o è stato appena approvato.

L’art. 2477 C.C. attualmente in vigore, infatti, consente di introdurre nelle cooperative Srl assetti dei controlli societari diversificati non solo nella forma, ma anche nella sostanza, abilitando un sistema maggiormente destrutturato rispetto a quelle delle S.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata.

I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo, decidendo persino la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti.

NOTA BENE: Tuttavia, pur essendo riconosciuta ampia discrezionalità ai soci, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

ATTENZIONE: Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale.

Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, quarto comma, c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le S.p.a.. Ne consegue che, nel complessivo sistema dei controlli della Srl, non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

Mutato orientamento sull’assetto dei controlli delle cooperative di tipo Srl

Con la recente nota del 5 luglio scorso, il MIMIT ha mutato il proprio orientamento sostenendo che diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore e che “al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

Così vengono riassunti, in estrema sintesi, i compiti riconosciuti ai due organi:

  • Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
  • Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.
ATTENZIONE: Si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi; pertanto, al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.

Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che il legislatore, ai fini del rispetto dell’obbligo di nomina in questione, ha ritenuto “equiparabili” le attività dell’organo di controllo e del revisore, prevedendo la nomina dell’uno “o” dell’altro.

Allo stesso tempo, però, deve essere considerato “immotivatamente discriminatorio” concludere nel senso che alle società cooperative Srl che abbiano optato per l’organo di controllo sia addirittura preclusa la possibilità di nominare anche il revisore legale.

NOTA BENE: Conclude la nota ministeriale che l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.

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