Decreto fiscale: via libera alle diverse ipotesi di “definizione agevolata”

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Decreto fiscale: via libera alle diverse ipotesi di “definizione agevolata”

Con il via libera della Ragioneria dello Stato, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” del decreto fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018, collegato alla Manovra di bilancio 2019 ed entrato in vigore il giorno successivo (24 ottobre 2018), finalmente è stato reso disponibile il testo definitivo relativo alle misure fiscali previste dal Governo. Il documento avrà come prossima tappa l’esame del Parlamento, per l’iter di conversione in legge.

A seguito delle ultime vicende, che hanno riguardato le modifiche all’articolo 9 del decreto e, nello specifico, le disposizioni relative alla “dichiarazione integrativa” (oggetto delle maggiori polemiche), è stata rivista la versione finale del provvedimento (in particolare il sopra citato articolo 9) anche se tutta la Manovra di bilancio dovrà anche fare i conti con il già espresso parere negativo dell’Europa.

Dopo le modifiche, sarà possibile “integrare” imponibili con un tetto di 100 mila euro per ogni anno, viene ampiamente ridotta la copertura penale, mentre non ci sarà proroga per gli accertamenti nei confronti di coloro che non aderiscono al condono.

Per il resto, il testo del decreto è rimasto fermo nel suo impianto iniziale, con diverse possibilità per mettersi in regola con il fisco.

Un ulteriore intervento è, tuttavia, atteso (tra gli altri) nell’iter di conversione e riguarderà la sanatoria dei carichi affidati alla riscossione, che terrà conto delle situazioni di difficoltà dei contribuenti.

Del condono rimane la possibilità di pagare una flat tax al 20% per anno d’imposta in sostituzione di quanto dovuto per Irpef e addizionali, eventuali sostitutive, contributi e Irap; vi è anche un’altra sostitutiva sempre del 20% per le maggiori ritenute fatte emergere e per i soggetti Iva la possibilità di sanare con un’aliquota media da calcolare in base alle operazioni o, in alternativa, con l’aliquota ordinaria del 22%.

Di seguito, si focalizzerà l’attenzione sulle principali misure denominate di “pacificazione fiscale”, alla luce delle ultime modifiche al testo, considerando che alcune di tali disposizioni potrebbero subire degli aggiustamenti nei giorni successivi, in sede di conversione.

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