Esenzione accise per carburanti: precisazioni dalle Dogane

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Esenzione accise per carburanti: precisazioni dalle Dogane

In materia di norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 ottobre 2023, n. 171, a modifica del regolamento di cui al decreto 225/2015.

Con il provvedimento del 2023 si è data ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 settembre 2021, causa C-341/2020, che ha fornito particolari disposizioni per i casi in cui un’imbarcazione da diporto sia utilizzata in via esclusiva allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne.

Sentenza UE C-341/2020: adattamento

Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 settembre 2021, causa C-341/2020, è stato ritoccato in modo significativo il decreto ministeriale n. 225/2015 per mano del decreto n. 171/2023. Per una disamina sulla sentenza leggi il post "Noleggio da diporto, esenzione italiana contraria al diritto Ue" .

Le modifiche mirano a regolamentare l'uso dei carburanti in imbarcazioni non private, abrogando la norma che consentiva l'esenzione dall'accisa ai carburanti per le imbarcazioni private di diporto in caso di noleggio.

La Corte ha chiarito che l'esenzione fiscale non può essere applicata indipendentemente dalle modalità effettive di utilizzo dell'imbarcazione, ma deve essere riconosciuta solo quando l'imbarcazione è utilizzata direttamente per servizi a titolo oneroso.

Di conseguenza, è stato necessario eliminare il vecchio comma 6 dell’articolo 1 del decreto n. 225/2015, sostituendolo con nuove disposizioni che definiscono i criteri per il riconoscimento dell'esenzione fiscale, orientati alla natura dell'attività svolta dall'utilizzatore finale dell'imbarcazione.

Al suo posto è stato inserito il nuovo articolo 6 bis che disciplina le concrete modalità di riconoscimento dell’agevolazione fiscale in parola.

Esonero per prestazione di servizi a titolo oneroso

Rilevanza assume, ai fini dell’agevolazione in parola, l’impiego, da parte dell’utilizzatore finale, della nave per rendere una prestazione di servizi a titolo oneroso necessariamente ricompresa all’interno dell’oggetto sociale dell’impresa stessa.

Pertanto, per riconoscere l’esenzione da accisa, è necessario accertare l’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore finale.

Nel caso più eclatante, quello dei contratti di noleggio, la circolare n. 11/2024 dell’Agenzia delle Dogane specifica che il solo uso che può rientrare nell’agevolazione è quello in cui il noleggiante rende una prestazione come una crociera: infatti questo è il soggetto che imprime l’utilizzazione finale all’imbarcazione. Diversamente, il noleggiatore è qualificabile come mero passeggero che non incide sulle modalità di esercizio della navigazione nonché sulla navigazione.

Identico discorso vale quando l’imbarcazione da diporto viene utilizzata, a qualsiasi titolo, da centri di immersione e di addestramento subacqueo in qualità di unità di appoggio per lo svolgimento di corsi di immersione al fine di conseguire i brevetti. Il mezzo nautico aziendale viene usato esclusivamente per svolgere una prestazione di servizi a titolo oneroso riguardante l’attività economica di cui all’oggetto sociale.

Rimane fuori dall’esenzione da accisa il carburante e l’olio lubrificante impiegati dall’imbarcazione utilizzata per la sola navigazione privata da diporto nonché in tutte le ipotesi in cui l’utilizzatore la impieghi per motivi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso.

Periodo di utilizzazione

Ulteriore specificazione effettuata dalle Dogane concerne la distinzione, nell’ambito dell’attività di servizi a titolo oneroso, del periodo di utilizzo dell’imbarcazione.

Si distingue tra soggetti che utilizzano in via esclusiva l’imbarcazione per prestazioni di servizi a titolo oneroso per un periodo di tempo pari o superiore a 15 giorni consecutivi dai soggetti che la utilizzano per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi.

Nel primo caso - utilizzo per un periodo di tempo pari o superiore a 15 giorni consecutivi - il rappresentante legale della ditta esercente, per usufruire dell’esenzione sui carburanti e sugli oli lubrificanti, dovrà ottenere dall’Ufficio delle Dogane il rilascio del codice identificativo. A tal fine deve trasmettere istanza mediante posta elettronica certificata all’Ufficio delle dogane, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni.

Dopo gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per aver diritto all’esonero, l’Ufficio delle Dogane rilascia all’esercente il codice identificativo avente validità temporale limitata al periodo di utilizzo delle imbarcazioni dichiarato dal soggetto.

Invece, quando il soggetto utilizza la nave per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, l’esenzione viene fruita mediante restituzione dell’accisa e dell’imposta di consumo versate, con la procedura del rimborso mediante accredito.

Quindi, per ciascun semestre solare, il soggetto presenta all’ufficio delle dogane specifica domanda di rimborso riepilogativo.

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