Esposizione all’amianto, criteri di concessione della pensione di inabilità

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Esposizione all’amianto, criteri di concessione della pensione di inabilità

Definiti i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. Infatti, con il D.M. (MLPS) 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2020, è stato specificato che le domande d’accesso al trattamento previdenziale, per quest’anno, devono avvenire entro il 31 marzo 2020.

Si ricorda, al riguardo, che la nuova pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonoma. Mentre è incumulabile con:

  • la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento dall'INAIL;
  • altri eventuali benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Pensione di inabilità per esposizione all’amianto, soggetti interessati

Possono accedere alla pensione di inabilità i lavoratori in servizio o cessati dall'attività, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, co. 7, della L. n. 257/1992, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’INAIL.

Il trattamento previdenziale è riservato anche a coloro che:

  • a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva non possono far valere contribuzione nell'Assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del “sussidio per l'accompagnamento alla pensione” entro l'anno 2020, se optano per la nuova prestazione.

Amianto, requisiti d’accesso alla pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a coloro i quali sono in possesso:

  • del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
  • del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’11 febbraio 2020 - Fondo per le vittime dell’amianto, prestazione estesa per il 2020 – Bonaddio

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