Focus del Fisco sulle semplificazioni dei modelli dichiarativi semplificati 2024

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Focus del Fisco sulle semplificazioni dei modelli dichiarativi semplificati 2024

Nell’ambito della riforma fiscale è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Decreto Adempimenti - contenente prime semplificazioni delle norme in materia di adempimenti tributari. Al suo interno è stata trattata anche l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento.

A specificare le disposizioni che compongono il decreto legislativo n. 1/2024 è intervenuta la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative su:

  • semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
  • semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta;
  • revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Nell’elaborato che segue analizziamo i singoli comparti della circolare 8/E/2024.

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non Iva

Notevoli le novità in tema di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo.

Infatti, dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, in modo analitico, le informazioni che possiede e che riguardano i contribuenti, i quali possono confermarle o modificarle seguendo un percorso guidato.

NOTA BENE: Tali informazioni possono essere apprese dall’apposito applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Alla fine della procedura i dati saranno riportati in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, permettendo così la facilitazione:

  • della compilazione della dichiarazione precompilata,
  • della conseguente trasmissione telematica del modello.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate illustrerà le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione.

Modello 730 esteso ad altri contribuenti

Il Decreto Adempimenti – decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 – ha ampliato l’ambito soggettivo della dichiarazione precompilata semplificata 730.

Infatti, dal 2024 anche i soggetti non titolari di partita Iva con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come i redditi di capitale, possono avvalersi del modello 730 semplificato.

In conseguenza di ciò, nel modello 730/2024 è presente il quadro per il monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all’estero e per la liquidazione delle relative patrimoniali (Ivie e Ivafe).

Altro passaggio importante della riforma fiscale riguarda la possibilità, per i soggetti che presentano il modello 730 ed abbiano un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di utilizzare le medesime opportunità consentite ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta che procede con il conguaglio, ossia:

  • richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi,

ovvero

  • effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento F24.

Semplificazioni per soggetti con partita Iva

Le facilitazioni introdotte hanno riguardato anche i modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap che sono più snelli a causa della progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.

Nello specifico, è rilevante trattare del quadro RU.

Nel modello “REDDITI” da presentare nell’anno 2024, non è più necessario indicare nella sezione I dei quadri RU, i crediti d’imposta non automatici – ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto – fruibili in compensazione orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

NOTA BENE: Per i crediti il cui l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali permane, viene sostenuto che il mancato riporto delle informazioni relative a detti crediti non comporta la decadenza dal beneficio, purché i crediti d’imposta siano spettanti.

Certificazione Unica dei sostituti d’imposta

Alleggerimento degli adempimenti dichiarativi anche per i sostituti d’imposta.

Dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile, sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica (CU).

Parliamo:

  • del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti;
  • della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati erogati.

ATTENZIONE: Deve essere inviata la CU riferita ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024.

Inoltre, dal 2025 e in via sperimentale, i sostituti che operano ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo possono non utilizzare il modello 770 comunicando con modalità diverse:

  • l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
  • gli eventuali importi a credito;
  • altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Su tale punto sarà necessario riprendere il discorso nel momento in cui verrà emanato l’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, attuativo della disposizione.

Calendario dichiarativo

La circolare agenziale n. 8/2024 interviene a chiarire l’articolo 11 del decreto Adempimenti riguardante i termini ordinari di presentazione del modello “REDDITI”, dell’Irap e della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

A norma va letta con l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Sintetizzando, per il periodo d’imposta 2023 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello “REDDITI” e IRAP sono i seguenti:

  • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il periodo d’imposta 2024 (da presentare nel 2025) le scadenze sono riviste come segue:

  • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
  • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

La circolare riporta un’utile tabella riepilogativa delle scadenze legate alle dichiarazioni.

Allegati

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