Fondo solidarietà Credito, trattamento fiscale assegni straordinari

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Fondo solidarietà Credito, trattamento fiscale assegni straordinari

Chiariti i dubbi interpretativi sulla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis. Lo fa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/2021.

Assegni straordinari Fondo solidarietà del credito, modalità di tassazione

La circolare firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, in data 5 agosto, ricorda che il Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS, vuole assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Lo scopo, infatti, è quello di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego. A tal fine, il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Sotto il profilo fiscale, a tali erogazioni si applica l’articolo 17 (ora 19) del Tuir, anche se gli assegni sono corrisposti in forma rateale, in base all’articolo 59, comma 3 della legge n. 449/1997, per cui le somme straordinarie sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del Tfr.

Da un punto di vista operativo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta “a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

Sui suddetti criteri di tassazione è intervenuto, di recente, il decreto Sostegni bis, che ha chiarito che il rinvio all’articolo 19 del Tuir deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell’aliquota applicabile per la tassazione separata delle citate erogazioni, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

Adempimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nei mesi scorsi l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa.

I contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti.

La disposizione di tipo interpretativo del Sostegni bis ha, però, sancito che l’imposta relativa alle prestazioni erogate dai predetti Fondi di solidarietà non è soggetta a riliquidazione.

Ne deriva che, in un’ottica di recepimento di tale norma del Decreto Legge n. 73/2021, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure e, nello specifico, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.

Solamente nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.

Conclude l’Agenzia che i versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, poi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.

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