Frodi fiscali Iva, disapplicabile la prescrizione breve al rischio di impunità

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Frodi fiscali Iva, disapplicabile la prescrizione breve al rischio di impunità

La normativa italiana in tema di prescrizione abbreviata dei reati nel caso di un illecito penale in materia di Iva contrasta con la normativa comunitaria se rappresenta un ostacolo all'efficace lotta contro il suddetto reato e non permette di punire adeguatamente le violazioni agli interessi finanziari dell'Unione europea.

Questa la conclusione della Corte di Giustizia Ue, espressa nella sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14.

Nello specifico la Corte Ue contesta la norma del codice penale italiano, così come modificata dalla legge n. 251/2005 (“ex Cirielli”), che, nel caso di frodi in materia di Iva, prevede che l'aumento della prescrizione in caso di atti interruttivi non può essere superiore ad un quarto (invece che fino alla metà come prima della modifica), mentre in caso di reati ritenuti più gravi sono riconosciuti aumenti più consistenti del periodo di prescrizione.

Il caso

La questione pregiudiziale davanti alla Corte europea è stata sollevata dal Tribunale di Cuneo, che ha evidenziato come i reati contestati agli imputati si sarebbero sicuramente prescritti prima della sentenza definitiva, prevedendo di fatto un'impunità per il trasgressore. Il tribunale piemontese ha sottolineato la complessità delle indagini richieste per i reati di frode fiscale che in Italia, di regola, richiedono periodi di tempo molto lunghi per la loro risoluzione, con la conseguenza non solo dell'impunità per chi ha commesso una frode in materia di Iva per vari milioni di euro, ma anche della susseguente impossibilità per il Fisco italiano di recuperare l’importo di imposte oggetto del reato considerato. I riflessi di tale fatto avrebbero, inoltre, ripercussioni anche a livello comunitario dal momento che la frode in oggetto danneggia gli interessi finanziari dell’Unione, essendo l’Iva un tributo comunitario.

La conclusione della Corte Ue

Nel risolvere la questione la Corte di Giustizia Ue rimette al giudice italiano la facoltà di decidere se disapplicare la norma del Codice penale e andare comunque a sentenza in un caso che sarebbe, invece, prescritto.

Di fatto, secondo i giudici europei spetta al giudice nazionale verificare se, nella fattispecie, la normativa italiana consenta di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave lesivi degli interessi dell'Ue. Qualora il giudice nazionale arrivasse alla conclusione che la legge italiana porti al rischio di una impunità penale di fatto e ad una conseguente violazione degli interessi economici europei dovrebbe dichiarare le norme in oggetto inadeguate.

E sempre il giudice nazionale sarebbe, così, tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Tfue, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano l’effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dalla normativa Ue.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Reati Iva a prescrizione lunga - Rosati

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