Ticket licenziamento: tra nuovi importi 2025 e causali di cessazione

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Ticket licenziamento: tra nuovi importi 2025 e causali di cessazione

Aggiornato il massimale NASpI 2025 e, di conseguenza, il c.d. ticket licenziamento dovuto dai datori di lavoro in tutte le ipotesi di recesso che comportano un potenziale accesso del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, al sussidio di disoccupazione.

Il contributo, volto a finanziare l’indennità NASpI, previsto già a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari al 41% del massimale mensile NASpI, reso noto con la circolare 29 gennaio 2025, n. 25, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Altresì, con il successivo messaggio 19 febbraio 2025, n. 639, l’Istituto previdenziale ha inserito una nuova causale per le cessazioni del rapporto di lavoro escluse dal contributo NASpI ovvero quelle dovute all’assenza ingiustificata e protratta del lavoratore subordinato, come previsto dall’art. 26, comma 7-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. dimissioni per fatti concludenti).

Ticket licenziamento 2025: a quanto ammonta il contributo

Ai sensi dell’art. 2, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92, in tutte le ipotesi in cui vi sia una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con potenziale diritto di accesso al sussidio di disoccupazione, il datore di lavoro è tenuto a versare il c.d. ticket licenziamento, parametrato nella misura del 41% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità di servizio, fermo restando il limite massimo di 36 mesi.

Come noto, il massimale mensile NASpI è oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente e, conseguentemente, rideterminato dall’Istituto previdenziale.

Per l’anno 2025, la circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25 ha fissato l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI nella misura di 1.562,82 euro.

Stando, dunque, al dettato normativo sopracitato, per l’anno 2025 il contributo di finanziamento alla NASpI, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che danno diritto alla percezione del sussidio in argomento, sarà pari a 53,40 euro per ogni mese di anzianità di servizio, sino ad un massimo di 36 mesi, e quindi pari a 640,76 euro per ogni anno, sino ad un massimo (nei tre anni) di 1.922,27 euro.

Attenzione
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 35, dal 1° gennaio 2017 il contributo di licenziamento è triplicato nelle ipotesi di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale. Altresì, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti a finanziamento della CIGS, l’aliquota del 41% è raddoppiata, fatte salve le procedure di licenziamento avviate ai sensi del richiamato art. 4, legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

In ottemperanza alle disposizioni sinora citate, dunque, il ticket licenziamento per l’anno 2025, in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore e delle diverse fattispecie, è quantificato come segue:

Ai fini della corretta modalità di calcolo del contributo NASpI in trattazione, si rammenta che:

  • il contributo è di pari importo sia per i rapporti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale;
  • se il rapporto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, l’anzianità di servizio dovrà essere considerata dalla data di assunzione del primo contratto a tempo determinato;
  • se il rapporto di lavoro è oggetto di trasferimento d’azienda ovvero di cessione di contratto ex art. 1406, Cod. Civile, andrà computata anche l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda cedente; 
  • i periodi di congedo di maternità ovvero di aspettativa non retribuita non sono computabili;
  • il mese deve considerarsi intero laddove la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Casi di pagamento del ticket licenziamento e dimissioni per fatti concludenti

Come anticipato al paragrafo precedente, il contributo di licenziamento ai fini NASpI è dovuto in tutte le ipotesi di recesso da un rapporto a tempo indeterminato che darebbero, anche solo potenzialmente, diritto al sussidio di disoccupazione. Pertanto, oltre ai canonici casi di recesso per iniziativa datoriale, il ticket licenziamento trova applicazione anche negli altri casi di risoluzione del rapporto di lavoro che danno diritto alla disoccupazione, quali, ad esempio: le dimissioni durante il primo anno di vita del bambino da parte della lavoratrice madre o del padre lavoratore; le dimissioni sorrette da giusta causa; le risoluzioni consensuali ai sensi dell’art. 7, legge 15 giugno 1966, n. 604.

Tra le varie casistiche di accesso o meno alla NASpI, spicca certamente la nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro correlata ai casi di assenza protratta ed ingiustificata prevista dall’art. 19, del Collegato Lavoro, che ha inserito il nuovo comma 7-bis, all’art. 26, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Stando alla novella in argomento, vigente dal 12 gennaio 2025, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro (non necessariamente sottoscritto ai sensi dell’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha facoltà di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per verificarne la veridicità e risolvere il rapporto per dimissioni per fatti concludenti. La disposizione normativa prevede, infatti, che al ricorrere della citata fattispecie, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, salvo che il lavoratore non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro, di comunicare le motivazioni della sua assenza.

Nota Bene
La norma stabilisce che il lavoratore ha la possibilità di contestare la risoluzione per fatti concludenti, evidenziando le motivazioni imputabili alla parte datoriale ovvero le cause di forza maggiore che abbiano comportato l’impossibilità di comunicare fatti giustificativi all’assenza stessa. In tal senso, si ritiene opportuno precisare che tale impossibilità deve intendersi riferibile esclusivamente alle cause attinenti alla mancata comunicazione dell’assenza e non anche ad eventuali ulteriori fattispecie o eventi che abbiano indotto il lavoratore a non recarsi sul luogo di lavoro.
Evidentemente, laddove il lavoratore riesca a provare, o l’INL accerti, la non veridicità della comunicazione datoriale (giacché tale accertamento è solo eventuale e non obbligatorio), non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal citato comma 7-bis, art. 26, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

 

Per quanto attiene i riflessi sul ticket licenziamento, l’Istituto previdenziale, con il messaggio 19 febbraio 2025, n. 639, ha confermato che la risoluzione per fatti concludenti non dà, chiaramente, diritto alla prestazione di disoccupazione e, conseguentemente, è una delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro che non è assoggettata al versamento datoriale del c.d. ticket licenziamento. Al riguardo, dunque, i casi di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti dovranno essere esposti all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione>, 1Y”, avente il significato di Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

Tipologia di recesso

Codice Uniemens

Contributo di licenziamento

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1A

Si

Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

1D

Si

Dimissioni per giusta causa

1S

Si

Dimissioni per giusta causa a seguito di rifiuto alla disposizione di trasferimento ad altra sede oltre 50km ovvero non raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici

1S

Si

Dimissioni per giusta causa nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda laddove vi siano mutate condizioni di lavoro

1S

Si

Dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità

1S

Si

Recesso dal rapporto di lavoro ai sensi degli art. 2118 e 2119, Cod. Civile, per mancato superamento del periodo di prova

1T

Si

Recesso dal rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione dell’apprendista

1V

Si

Risoluzione consensuale ex art. 7, c. 7, L. n. 604/1966 (ante Jobs Act e per le imprese con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, L. n . 300/1970)

1H

Si

Licenziamento con successiva accettazione dell’offerta nelle procedure di conciliazione ex art. 6, D. Lgs. n. 23/2015 (anche laddove l’accettazione dell’offerta venga impropriamente ricondotta ad una risoluzione consensuale, non muta il titolo di cessazione del rapporto di lavoro che origina la citata procedura conciliativa)

Causale sulla base del licenziamento comminato

Si

Licenziamento dei lavoratori del settore domestico

No Uniemens

No

Licenziamento delle imprese edili per “chiusura cantiere” o “fine cantiere”

1N

No

Licenziamento per cambio appalto, in attuazione di clausole sociali

1M

No

Licenziamento dei lavoratori della PA

-

No

Risoluzione consensuale

1G

No

Dimissioni volontarie

1B

No

Dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, comma 7-bis, d.lgs n. 151/2015

1Y

No

Appare utile, infine, rammentare che nelle ipotesi di giusta causa di dimissioni, per l’accesso al trattamento di disoccupazione, sarà necessario che il richiedente dimostri, in sede di inoltro dell’istanza, la volontà di difendersi in giudizio, allegando – dunque – diffide, esposti, denunce o citazioni contro il datore di lavoro. Sarà poi il giudizio a dichiarare l’eventuale insussistenza della giusta causa di dimissioni, con conseguente obbligo di restituzione della prestazione percepita.

QUADRO NORMATIVO

INPS – Circolare 25 gennaio 2025, n. 25

INPS – Messaggio 19 febbraio 2025, n. 639

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