Gli avvisi bonari non sono impugnabili

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Gli avvisi bonari sono comunicazioni che rappresentano un mero invito del contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione. Infatti, “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ... l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.

 

Essi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice). Non essendo espressione di un potere pubblicistico autoritativo, non producono effetti negativi immediati per il destinatario e non sono per questo impugnabili.

 

Così premesso, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 110 del 22 ottobre 2010, chiarisce che è impugnabile l’atto espressione d’una pretesa impositiva definita e non condizionata (anche se accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori), ossia l’avviso di accertamento o di liquidazione.

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