Il regime forfettario: novità in arrivo

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Il regime forfettario: novità in arrivo

Il “nuovo” regime forfettario di determinazione del reddito è disciplinato dall’articolo 1 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di bilancio per il 2015), ai commi da 54 a 89.

Al verificarsi di determinati presupposti previsti dalla norma, e tenendo conto del tipo di attività svolta, al reddito forfettariamente determinato è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% in caso di nuove attività e per i primi 5 anni.

Il regime forfettario è interessato da una serie di importanti novità, che molto probabilmente partiranno con il nuovo anno, previste dalla prossima Legge di Bilancio per il 2019 che dovrà essere varata entro fine mese.

Anche l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria coinvolgerà i contribuenti forfettari, ma dal punto di vista della conservazione elettronica, in quanto tali soggetti non avranno l’obbligo di emissione del documento elettronico.

Il disegno di legge di Bilancio attualmente in iter di approvazione, prevede in particolare l’ampliamento del numero dei soggetti che potranno accedere al regime attraverso l’innalzamento del volume d'affari fino a 65mila euro, non risultano invece modifiche ai coefficienti di redditività che si applicano all’ammontare dei compensi per la determinazione del reddito imponibile.

Il suddetto regime, inoltre, è stato oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla possibilità di accesso.

Nel presente approfondimento, partendo dal funzionamento del sistema forfettario, verrà fatta un’analisi delle novità che entreranno in vigore, facendo anche una disamina sulla convenienza o meno all’adesione allo stesso.

 

Come funziona il regime forfettario

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha introdotto il nuovo regime forfettario, destinato agli operatori economici di piccole dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208 del 28 dicembre 2015).

In sintesi, con il regime forfettario sono previste rilevanti semplificazioni ai fini Iva e contabili ed è, inoltre, consentita la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

 

Possono, in particolare, accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, che nell’anno precedente:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Se vengono esercitate più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per l’accesso o per la permanenza nel regime, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate;
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Non concorrono alla formazione di tale limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione.

 

Nel calcolo del limite rientrano:

  • per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
  • per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

 

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

 

Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro, i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

 

NB! - La Legge di Stabilità per il 2016 ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfetario i soli contribuenti, che avevano conseguito redditi nell’attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti. Questa disposizione ha effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfettario nel corso del 2015.

 

I soggetti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente “forfettario” applica un’unica imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.

 

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

 

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente, l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

 

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

 

Le semplificazioni previste

L’adozione del regime forfettario prevede una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Relativamente all’Iva i contribuenti “forfettari”:

  • non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti e non la detraggono sugli acquisti;
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
  • non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro).

 

Chi applica il regime forfettario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno invece l’obbligo di:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

 

I contribuenti “forfettari” sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta.

Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti, non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

 

Contribuenti già in attività

Il regime forfettario costituisce un regime naturale e i contribuenti, che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Tali soggetti hanno, comunque, l’obbligo di inviare una apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

 

Inizio di una nuova attività

Chi invece inizia l’attività d’impresa, arte o professione e presume di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, ha l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.

Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.

L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfettario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

 

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario, non invalida l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L'opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Imposta sostitutiva al 5%

Per i primi 5 anni di attività, il reddito è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5% purché sussistano i particolari requisiti, ovvero:

  • nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla legge.

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva si effettua negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Si applicano quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo e in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa.

 

NB! - In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

 

Nuovo limite di ricavi

Con le modifiche che sono previste dalla Legge di Stabilità 2019, il regime forfettario potrà essere scelto da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 euro di ricavi.

Rispetto all’attuale Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco), viene stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, è prevista l’unificazione del limite a 65.000 euro.

Questa sembra essere la novità più rilevante, e in particolare non sono previste modifiche relative alle percentuali forfettarie di imponibilità (a seconda del tipo di attività svolta) rispetto a quelle previste dal regime precedente.

Soglie di ricavi o compensi attualmente in vigore

 

Industrie alimenti e bevande

45.00

Commercio (dettaglio e ingrosso)

50.00

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40.00

Commercio ambulante per altri prodotti

30.00

Costruzioni e attività immobiliari

25.00

Intermediari del commercio

25.00

Servizi di alloggio e ristorazione

50.00

Attività professionali e scientifiche, sanitarie tecniche, e di istruzione

30.00

Altre attività economiche

30.00

La nuova soglia sarà unica per tutti i settori e sarà pari a 65.000 euro

 

Per quanto concerne i beni strumentali, sarà eliminato il limite che nel precedente regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato tali beni per un valore complessivo superiore a euro 20.000, inoltre dovrebbe essere eliminato anche il limite di 5.000 euro annui per le spese per il lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

 

NB! - Tali limiti, in particolare il primo, costituiscono una barriera per un gran numero di soggetti, in quanto nel calcolo dello stesso sono computati per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto, per i beni utilizzati in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente, per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

 

Le novità che entreranno in vigore nel 2019 dovrebbero eliminare anche il limite massimo di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente, ed è prevista l’’impossibilità di accedere al regime per coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti o collaboratori e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto, che un tempo era il datore di lavoro.

Non varia l’aliquota al 15% dell'imposta sostitutiva, così, come permane la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno, non variano inoltre i diversi coefficienti di redditività. Per le nuove attività, resterà in vigore l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni. Confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito i contributi previdenziali versati nell’anno.

 

Viene estesa la preclusione al regime in presenza di partecipazioni societarie, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in Srl in regime ordinario (non trasparenti).

la preclusione coinvolge anche i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro nei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

 

NB! – Permarrà l’impossibilità di accedere al forfettario per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito e per le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

 

Ultimi chiarimenti sull’accesso al regime

Di recente il regime forfettario è stato oggetto di un importante intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate; in particolare, è stato chiarito che un contribuente che nel 2014 ha avviato una attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio, può applicare per il 2018 il forfettario, non essendo previsto un vincolo di permanenza per chi già utilizzava il regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2014.

 

Avendo, inoltre, avviato la propria attività nel 2014, può anche usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al compimento del quinquennio (ossia solo per un anno il 2018).

 

Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13, legge 388/2000), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del Dl 98/2011), nonché il regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, legge 244/2007) sono stati abrogati dai commi 85 e 86 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per razionalizzare le diverse discipline fiscali, consentendo il naturale passaggio al regime forfettario.

La norma ha disposto una deroga solo per il regime fiscale di vantaggio, prevedendo che i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di tale regime fiscale di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato, e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

L’articolo 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 31 dicembre del 2014, ha prorogato (per i soggetti che ne possedessero i requisiti) per il periodo d’imposta 2015, la possibilità di accedere al regime di vantaggio, quindi consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015.

Il suddetto regime è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

L’Agenzia, inoltre, ricorda due propri precedenti documenti di prassi con i quali aveva chiarito che i contribuenti, già in regime di vantaggio, potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio o del trentacinquesimo anno di età), oppure potevano transitare nel regime forfettario, fruendo dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio.

Inoltre, con la risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015, è stato precisato che poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza, che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale.

Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale, quindi vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.

 

Convenienza per i forfettari

Con l’innalzamento delle soglie dei ricavi a 65.000 euro previste dalla Legge di Bilancio 2019, per tutte le attività di impresa e professionali, è probabile che molti contribuenti ipotizzino il passaggio al suddetto regime anche per via della tassazione fissa al 15%, beneficiando peraltro dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2019.

Di seguito si effettuerà una serie di considerazioni di convenienza sul passaggio o meno al nuovo regime sulla base delle modifiche normative ad oggi note.

L’aliquota del 15% risulta sicuramente interessante se si dichiarano redditi non bassi, inoltre, per chi apre una nuova attività, l’aliquota prevista è del 5%; un primo vantaggio di avere un aliquota fissa, è quello di pianificare e quantificare gli esborsi in termini di imposta dovuta.

Un altro fattore da considerare è che l’applicazione del regime forfettario comporta per i committenti l’esonero dell’applicazione della ritenuta sui ricavi e compensi erogati, ciò costituisce un vantaggio in termini finanziari a professionisti e intermediari del commercio.

 

L’applicazione della tassazione fissa, tuttavia, non permetterà di utilizzare gli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal contribuente (ad eccezione per i contributi previdenziali che vanno a ridurre il reddito sottoposto alla sostitutiva). Vengono perse, inoltre, le detrazioni per i carichi di famiglia.

In generale, il regime forfettario potrebbe risultare non conveniente per i contribuenti che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, o pagano interessi su mutui o ancora sostengono molte spese sanitarie, o versano rate alla previdenza complementare, in quanto non potrebbero portare in detrazione tali spese.

 

Dal punto di vista della determinazione del reddito, risulterà conveniente il regime forfettario a chi nell’ambito dell’attività sostiene pochi costi, invece chi ha quote significative di costi, ha interesse a continuare ad applicare i regimi ordinari di determinazione del reddito in quanto le percentuali forfettarie sono poco generose.

Altro aspetto riguarda l’Iva, il regime forfettario è caratterizzato da operazioni fuori campo Iva, e in merito si può affermare che non esercitare la rivalsa dell’Iva nei confronti di prestazioni indirizzate a titolari di partita Iva, potrebbe non offrire alcun vantaggio.

 

Forfettari e fatturazione elettronica

Come ormai noto dal prossimo primo gennaio entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica generalizzata, ma tra i pochi esonerati dall’emissione del documento XML sono i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario”.

 

NB! - I suddetti contribuenti possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

 

I contribuenti forfettari non sono interessati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma potrebbero essere interessati alla conservazione per le fatture ricevute elettronicamente. Nello specifico, nelle ultime FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate viene specificato che tali soggetti:

  • non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero il previsto codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche (in questo caso la fattura ha il codice 0000000);
  • restano obbligati negli altri casi di ricezione.

 

L’intento dell’Amministrazione finanziaria è quello di collegare la conservazione alla comunicazione della Pec o del codice destinatario per lasciare a minimi e forfettari la facoltà di scegliere come conservare le fatture ricevute.

Però può succedere che il codice destinatario non venga usato da chi emette la fattura, ad esempio per una svista, cosi come anche può capitare che un emittente che già conosce la Pec del forfettario o che la trova su internet, emetta una e-fattura usando la Pec (anche se nessuno gliel’ha comunicata o se gli è stato detto di non usarla).

 

Fatture cartacee e verso la Pubblica Amministrazione

I contribuenti forfettari potranno comunque ricevere anche con l’obbligo della fatturazione elettronica documenti in formato cartaceo, bollette doganali, o anche fatture d’acquisto emesse da altri soggetti nei regimi agevolati (si pensi alla fattura con cui un professionista nel regime dei minimi addebita il costo di una consulenza ad un altro contribuente forfettario).

Relativamente all’emissione di fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di minimi e forfettari la legge, delinea comunque un obbligo di carattere generale (articolo 1, comma 209, legge 244/2007).

In sintesi dal 2019 e relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, per i contribuenti forfettari si possono individuare quattro possibilità, per il ciclo passivo e attivo:

 

  • fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario “0000000”, secondo l’Agenzia delle Entrate possono essere conservate in modalità tradizionale (rimane la necessità di confermare il valore probatorio della stampa della fattura elettronica per non incappare nelle prescrizioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale, articolo 23-bis);
  • fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario specifico o tramite Pec, vanno conservate in modalità elettronica;
  • fatture ricevute ed emesse in forma cartacea, vanno conservate in modalità tradizionale;
  • fatture emesse in formato elettronico, vanno conservate in modalità elettronica (sia che vengano emesse su base facoltativa, sia che vengano emesse obbligatoriamente, nei confronti di una pubblica amministrazione).

 

Quadro Normativo

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Circolare Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

Risposta Agenzia delle Entrate n. 72/2018

FAQ Agenzia Entrate su fatturazione elettronica

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