Importazione di prodotti siderurgici dalla Russia. Divieto

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Importazione di prodotti siderurgici dalla Russia. Divieto

A partire dal 30 settembre 2023, ai sensi dell’art. 3 octies, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento UE n. 833/2014, modificato dal Regolamento UE n. 1214/2023, vige il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Ciò solo qualora tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023.

Tale data è tassativa e non è possibile dare prova atta a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023 (avviso Dogane del 31 ottobre 2023).

In materia, sono stati posti interrogativi riguardanti:

  • l’efficacia del divieto di importazione nel tempo;
  • l’individuazione delle possibili prove di origine dei fattori produttivi.

A ciò viene data soluzione dall’Agenzia delle Dogane con nota emessa il 6 ottobre 2023.

Va osservato che indicazioni sul tipo di prova ammissibile sono state oggetto da parte della Commissione europea che ha reso note le FAQ riguardanti l’applicazione del Regolamento (UE) 833/2024; il numero 11 indica, in particolare, il Mill Test Certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti.

Efficacia nel tempo del divieto

In merito all’efficacia del divieto nel tempo, è necessario distinguere tra: a) merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023 e b) quelle presentate in dogana anteriormente al 30 settembre 2023 e non ancora svincolate.

Merci svincolate anteriormente al 30 settembre 2023 – Il divieto non si applica a merci immesse in libera pratica nel territorio UE prima del 30/09.

Merci presentate anteriormente al 30 settembre 2023 ma non ancora svincolate – In tal caso si applicano le disposizioni (art. 12 sexies del Reg. (UE) n. 833/2014) in cui è previsto che le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano presentate in dogana conformemente all'articolo 1342 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) prima di tale data.

Mezzi di prova dell’origine dei prodotti

La normativa richiede di fornire l’attestazione del paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Un mezzo è rappresentato dal mill test certificate (MTC), qualora contenga tutti gli elementi informativi necessari.

Ma sono ammissibili altri mezzi quali:

  • una dichiarazione dell’esportatore o del produttore che attesti come il prodotto da importare non contiene acciaio o ferro originari della Russia;
  • fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore che indichino l'origine dei fattori produttivi impiegati.

NOTA BENE: L’Agenzia delle Dogane informa che l’esistenza di documentazione a prova dell’origine del prodotto è data inserendo il codice Y824 all’interno della casella n. 44 della dichiarazione doganale.

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