Inps, fissato l’importo dei contributi 2013 per i lavoratori domestici

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Con la circolare n. 25 dell’8 febbraio 2013, l’Inps, tenuto conto della variazione percentuale pari al 3% dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012, determina le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

Nella circolare si legge, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2013 sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012), come per esempio la sostituzione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Sempre in virtù dell’articolo 2 della citata Legge, è previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per i rapporti di lavoro per i quali è stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato e attivi alla data del 1° gennaio 2013, tale contributo addizionale verrà calcolato direttamente dall’Inps al momento della generazione del MAV, a patto che lo stesso datore di lavoro comunichi che il lavoratore è stato assunto in sostituzione di uno assente. Al fine di consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013, è necessario che tale informazione venga fornita entro il 28 febbraio 2013.

Vi sono, poi, due aspetti fondamentali da tener presente:

se il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale degli ultimi sei mesi;
se il lavoratore viene riassunto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del contratto il datore di lavoro ha diritto al rimborso di 3 mensilità.

Infine, l’Inps specifica che riguardo al ticket che va versato in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questo non è dovuto nel caso di licenziamento della colf, “attese le peculiarità” del lavoro domestico.
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