Investimenti in start up e PMI innovative, decadenza agevolazioni fiscali

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Investimenti in start up e PMI innovative, decadenza agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 390/2023, analizza le ipotesi che possono portare alla decadenze delle agevolazioni fiscali prima del decorso del periodo di tre anni in cui si considera rilevante l’investimento per una società PMI innovativa (cosiddetto holding period).

Il caso di specie analizzato è quello di un contribuente che negli anni 2019 e 2020 ha realizzato due investimenti azionari in una società qualificata come PMI innovativa e in relazione agli stessi ha fruito delle detrazioni Irpef di cui agli articoli 29 e 29-bis del DL n. 179/2012, nonché all’articolo 4 comma 9-ter del DL n. 3/2015.

Tali agevolazioni fiscali sono regolate dai decreti interministeriali del 7 maggio 2019 e del 28 dicembre 2020, secondo i quali i benefici possono essere fruiti a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi.

Nel caso esaminato, lo Statuto in vigore alla data del primo investimento prevede il diritto di trascinamento, riconosciuto ai soci che detengono il 75% del capitale sociale (soci di maggioranza), in base al quale nel caso di interesse da parte di un terzo all'acquisto dell'intero capitale sociale, i soci di maggioranza, decisi a vendere, hanno il diritto di obbligare gli altri soci (soci di minoranza o trascinati) a vendere anch'essi le proprie azioni.

Il contribuente fa presente all’Amministrazione finanziaria di non aver sottoscritto l’atto di vendita relativo alle proprie azioni – dopo che i soci di maggioranza avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società terza – per cui l società gli ha comunicato l’estinzione delle proprie azioni con la relativa loro liquidazione.

NOTA BENE: La perdita del possesso delle azioni è avvenuto prima del decorso del termine triennale. Pertanto, l’istante chiede se l'estinzione delle azioni possedute, avvenuta successivamente, comporti la decadenza dal diritto alle agevolazioni fruite negli anni di imposta 2019 e 2020.

Clausola di trascinamento, estinzione azioni proprie prima della fine dell'holding period

Nella risposta n. 390 del 13 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrare riepiloga la disciplina di favore prevista per le start up innovative e PMI innovative di cui agli articoli 29 e 29­bis del DL n. 179/2012, e all'articolo 4, comma 9­ter, del DL n. 3/2015. Si tratta di una detrazione Irpef per le persone fisiche che investono nelle suddette tipologie di imprese a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni.

Infatti, entrambi i citati decreti ministeriale che regolano l’agevolazione prevedono la decadenza dal diritto alla fruizione dell'agevolazione, al verificarsi di specifici eventi che intervengono prima di un periodo minimo di detenzione dell'investimento effettuato (c.d. holding period), quali per esempio:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle PMI innovative;
  • il recesso o l'esclusione degli investitori.

L’Agenzia riprende un parere del MIMIT secondo il quale “l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza può essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020”

Tale interpretazione “è avvalorata dalla considerazione che i soci di minoranza, al momento del loro ingresso nella compagine societaria, erano già consapevoli della previsione statutaria di un obbligo di covendita attivabile dai soci di maggioranza, disciplinata mediante una clausola di trascinamento”.

A ciò si deve, poi, aggiungere che l'assenza dei soci di minoranza al momento della vendita delle azioni, conseguente all'applicazione della clausola di trascinamento, non ha inciso in alcun modo sulla validità dell'operazione societaria. Ciò in quanto, la previsione statutaria sul punto, prevedeva che, in caso di assenza dei predetti soci, la vendita si sarebbe comunque perfezionata e quindi le azioni dei soci di minoranza si sarebbero automaticamente estinte, con conseguente decadenza dei soci di minoranza dalle agevolazioni fiscali fruite.

Nel concludere la sua risposta, dunque, l’Agenzia delle Entrate – alla luce del quadro normativo e di prassi richiamato e sulla base dei pareri ministeriali resi– ritiene che il caso dell’istante configuri quello di un socio di minoranza che incorre, prima del decorso dell'holding period di tre anni, in un'ipotesi di recesso o esclusione dalla società, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019 e 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2020, nel 2022, periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione, l'Istante dovrà incrementare l'imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite nel 2019 e nel 2020, aumentata degli interessi legali.

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