Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef

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Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef

L’agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni, ai lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, c.d. “impatriati”, per fruire delle agevolazioni fiscali messe a disposizione dal Dlgs n. 147/2015 - decreto internazionalizzazione.

Lavoratori impatriati

In base al Decreto internazionalizzazione - articolo 16, Dlgs 147/2015 - il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati (legge 238/2010) che trasferiscono la residenza in Italia, mantenendola per cinque anni, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento, percentuale poi modificata dalla L. n. 232/2016.

Ad attuare tale misura è intervenuto il provvedimento del 29 marzo 2016 dell’agenzia delle Entrate, poi modificato dalla legge di bilancio 2017 (232/2016), che ha ridotto al 50% la quota di reddito tassabile a partire dal 2017.

Con la legge di conversione del Milleproroghe è stato fissato al 30 aprile 2017 (prorogato di diritto al 2 maggio) il termine per scegliere, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui alla legge 238/2010, il trattamento agevolativo quinquennale che abbatte la base imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020).

Esercizio dell’opzione

Con il provvedimento prot. 2017/64188 del 31 marzo 2017, l’Agenzia spiega che la scelta per il regime di favore quinquennale – dal 2016 al 2020 - è irrevocabile e va esercitata mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro.

Per l’anno di imposta 2016, chi esercita detta opzione applica il regime previsto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70 per cento.

Per il 2017, in cui si prevede l’abbattimento del reddito del 50%, sarà il datore di lavoro ad applicare l’agevolazione attraverso le ritenute; nel caso in cui il datore di lavoro non possa riconosce il beneficio, il contribuente può utilizzare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017 per fruirne direttamente.

Nella richiesta indirizzata al datore di lavoro vanno indicate:

  • nome, cognome e data di nascita e codice fiscale;
  • l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza;
  • l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

I lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’accesso all’agevolazione prevista dalla legge 238/2010 oppure l’hanno richiesta ad altro datore di lavoro, devono indicare anche il possesso dei requisiti per l’accesso al regime.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, il contribuente può seguire le ordinarie regole previste per il versamento delle imposte compresa la rateizzazione. Pertanto:

  • può effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse;
  • previa opzione in dichiarazione, può versare quanto dovuto per saldo e acconto in rate di pari importo ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in un’unica soluzione.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

 

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