Liti tributarie. Definibili solo gli atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

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Liti tributarie. Definibili solo gli atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi utili chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti e lo fa con una corposa Circolare, la n. 6 del 1° aprile 2019, che analizza in dettaglio l’articolo 6 del D.L. 119 del 23 ottobre 2018 (Conv. nella Legge n.136 del 17 dicembre 2018) ed effettua alcune precisazioni sulle disposizioni del successivo articolo 7, con riferimento alle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI al 31 dicembre 2017, per le quali è previsto un analogo beneficio con alcune differenziazioni.

La definizione è ammessa soltanto per le liti tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (chiamata in giudizio o intervenuta volontariamente), che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con una pronuncia definitiva.

Per la domanda si deve usare il modello approvato il 18 febbraio 2019, che dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019.

Si dovrà, inoltre, provvedere ad effettuare il versamento del dovuto per l'intero importo agevolato, o la prima rata nel caso di rateazione per importi superiori a mille euro.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione e, in linea generale, non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non sono state versate poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di semplice riscossione.

Sono ammessi alla definizione i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio, in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questo caso, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.

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