Non tutte le condotte significative hanno incidenza sullo svolgimento della professione

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La Corte di cassazione – sentenza n. 1171 del 21 gennaio 2014 – richiamando la decisione della Consulta n. 311 del 1996, ha ricordato che, con riferimento alla specchiata condotta morale e politica, "deve operarsi una netta distinzione tra condotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta per volta considerate, e che quindi possono essere legittimamente oggetto di valutazione a questi effetti”, e “condotte riconducibili esclusivamente ad una dimensione "privata" o alla sfera della vita e della libertà individuale, in quanto tali non suscettibili di essere valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche comunque soggette a controllo pubblico".

Così, ove si debba procedere a valutazioni suscettibili di incidere in via definitiva sulla possibilità delle persone di accedere agli impieghi – o nel caso specificamente esaminato, di svolgere attività professionale che richieda l'iscrizione ad un albo – i requisiti di buona condotta o similari devono essere verificati con rigore e compiendo una necessaria indagine della possibile incidenza dell'elemento rilevante ai fini della condotta sullo svolgimento delle attività rispetto alle quali quella valutazione si pone come prodromica. Non è dunque sufficiente l'esistenza di un fatto significativo ma si deve verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata.

Sulla base di questi assunti, la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso di un medico contro la decisione con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie aveva confermato le delibere con cui l'Ordine locale aveva provveduto ad escluderlo dall'Albo a causa di una condanna riportata per il reato di violenza sessuale.
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