Novità espropriazione forzata

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Novità espropriazione forzata

Il Decreto legge n. 59/2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali e a favore degli investitori in banche in liquidazione, introduce, tra le altre previsioni, modifiche al Codice di procedura civile per quel che concerne i procedimenti di espropriazione forzata e i pignoramenti.

Le novità su questi ultimi aspetti sono state varate dall’Esecutivo nell’espresso intento di ridurre i tempi di recupero dei crediti.

In particolare, sono stati adottati dei termini più brevi per l’opposizione agli atti dell'esecuzione da parte dei debitori, è stato previsto che il giudice disponga la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di opposizione del debitore.

Inoltre, viene consentito che l’acquirente di un bene sottoposto ad asta giudiziaria possa indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.

Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile, è entrato in vigore il 4 maggio 2016, giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A seguire, una sintesi delle novità maggiormente rilevanti per quel che concerne il processo esecutivo e, in particolare, l’espropriazione forzata.

Opposizione inammissibile dopo vendita 

L’articolo 4 del Decreto n. 59/2016 introduce, come anticipato, alcune modifiche al Codice di procedura civile.

In primo luogo, si segnala la modifica dell’articolo 615 del Codice procedura civile sulle opposizioni all’esecuzione, al cui secondo comma viene aggiunto un ultimo periodo, ai sensi del quale viene prescritto che nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se viene proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569; questo, salvo che l’opposizione medesima sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Avvertimento ulteriore nel pignoramento 

Contestuale è, quindi, la modifica introdotta con riferimento all’articolo 492 del Codice procedurale civile sulla forma del pignoramento, articolo che viene integrato con un periodo aggiunto al terzo comma per effetto del quale il pignoramento medesimo, oltre all’avvertimento già ivi contemplato, deve contenere l'ammonimento che, a norma dell'articolo 615 (Forma dell’opposizione), secondo comma, terzo periodo, del medesimo Codice, l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Esecuzione provvisoria su somme non contestate 

Si segnala, tra le novità di particolare rilievo, la modifica che interessa l'articolo 648 del Codice di procedura civile per quel che concerne l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione.

In particolare, il primo comma della citata disposizione, nella parte in cui disciplina la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate e salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali, viene modificato attraverso la sostituzione della parola “concede” con l’espressione “deve concedere”.

Diventa imperativo, pertanto, per il giudice, in presenza di somme che non contestate dall’opponente, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto.

Assegnazione a favore di terzo 

Rilevanti, a seguire, le novità che riguardano la fase procedurale dell’assegnazione del bene pignorato.

Con modifica dell’articolo 588 C.p.c.(Termine per l’istanza di assegnazione), viene previsto che ogni creditore possa presentare istanza di assegnazione non solo per sé ma anche a favore di un terzo, per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 590-bis, intitolato “Assegnazione a favore di un terzo” ai sensi del quale il creditore assegnatario a favore di terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile. Contestualmente, deve essere depositata la dichiarazione del terzo di voler profittare di detta assegnazione.

In assenza di questi incombenti, il trasferimento è considerato come eseguito a favore del creditore medesimo.  “In ogni caso” – viene precisato a conclusione del nuovo articolo – “gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.

Mancata assegnazione 

Ulteriore novità è stata introdotta con modifica all’articolo 591 del Codice di procedura civile, secondo comma, relativo al provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto nel caso in cui non vi siano domande di assegnazione o qualora il giudice decida di non accoglierle.

In particolare, viene previsto che quando il giudice decida di procedere a incanto e stabilisca diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, lo stesso possa fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e – ed è questa la parte che è stata da ultimo aggiunta - dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, anche fino al limite della metà.

Progetto di distribuzione parziale 

Per quanto riguarda la fase della vendita, è stata prevista una modifica che interessa l’articolo 596 C.p.c., primo comma, sulla formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata.

Viene quindi sancito che il progetto di distribuzione che il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato deve provvedere a formare non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, C.p.c. che disciplina la distribuzione della somma ricavata, possa anche essere parziale.

In ogni caso, viene altresì prescritto che detto progetto di distribuzione parziale non possa superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

Vendita a mezzo commissario, termine ridotto 

Sempre in materia di espropriazione forzata, è stato modificato anche l’articolo 532 C.p.c. sulla vendita dei beni pignorati a mezzo di commissario.

Così, al secondo comma della medesima disposizione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

In particolare, viene ridotto il termine finale fissato dal giudice entro cui il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria: mentre precedentemente il termine doveva essere non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, ora il termine finale non deve essere superiore a sei mesi.

Custodia immobile pignorato 

Altra novità riguarda, nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, l’articolo 560 Codice di procedura civile sulle modalità di nomina e di revoca del custode dei beni pignorati e sul modo della custodia medesima.

Nello specifico, il quarto comma della disposizione in oggetto viene sostituito con la previsione secondo cui “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Al quinto comma è invece aggiunto, a seguire, il periodo “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”.

Autorizzazione vendita e modalità telematiche

Relativamente all’articolo 569 C.p.c (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita) viene modificato il quarto comma relativo alla possibilità per il giudice di stabilire, con ordinanza, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, vengano effettuati con modalità telematiche.

Attraverso la sostituzione delle parole “può stabilire” con l’espressione “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”, la modalità telematica per detti incombenti, che prima costituiva una possibilità per il giudice, entra ora a regime come procedura standard.

Accesso banche dati per organi procedure concorsuali 

Altra novità che si segnala è la previsione che interviene a modifica dell’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, sulla partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. 

Con la modifica citata viene consentito che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale, organi quindi delle procedure concorsuali, possano accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

Se delle disposizioni sull’accesso alle informazioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia – viene in particolare prescritto - l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Registro procedure espropriazione forzata immobiliari 

Per finire, si evidenzia l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

L’articolo 3 del Decreto legge n. 59/2016 prevede, in particolare, che il registro in oggetto sia accessibile dalla Banca d'Italia, la quale utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, “a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva”.

Nel medesimo vengono pubblicati informazioni e documenti relativi a:

  • procedure di espropriazione forzata immobiliare;
  • procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta  amministrativa;
  • procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti nonché piani di risanamento pubblicati nel registro delle imprese;
  • procedure di amministrazione straordinaria;
  • procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni.

 

Quadro Normativo

Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016

Articolo 492 del Codice procedurale civile

Articolo 532 del Codice procedurale civile

Articolo 560 del Codice procedurale civile

Articolo 591 del Codice di procedura civile

Articolo 569 del Codice procedurale civile

Articolo 588 del Codice procedurale civile

Articolo 590-bis del Codice procedurale civile

Articolo 596 del Codice procedurale civile

Articolo 615 del Codice procedura civile

Articolo 648 del Codice di procedura civile

Articolo 155-sexies Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile

 

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