Oic, emendamenti 2018 su patrimonio netto e strumenti derivati

Pubblicato il



Oic, emendamenti 2018 su patrimonio netto e strumenti derivati

L’Organismo italiano di contabilità ha approvato la versione definitiva degli emendamenti 2018 ai principi contabili nazionali.

Tali correttivi possono essere applicati prospetticamente ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. In virtù dell’applicazione prospettica di cui al principio contabile Oic 29 non è dovuta la rideterminazione dell’informazione comparative e, pertanto, non è necessario riscrivere, ai soli fini comparativi, il bilancio 2017.

Le correzioni hanno interessato nello specifico i seguenti principi contabili:

  • principio contabile Oic 28 (Patrimonio netto);
  • principio contabile Oic 32 (Strumenti finanziari derivati).

Inoltre, è stato abrogato il principio contabile Oic 7 (Certificati verdi), in quanto la normativa ad essi riferita, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

Oic 28 – Patrimonio netto

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli operatori, lo Standard setter nazionale ha ritenuto opportuno introdurre il paragrafo 41A all'Oic 28 con riferimento all’informativa da offrire nella nota integrativa.

Pertanto, circa le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, la nota integrativa deve includere “l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione”.

Oic 32 – Strumenti finanziari derivati

L’intervento, anche in questo caso, si è reso necessario per rispondere alle domande degli operatori, che avevano richiesto spiegazioni sul rilascio della riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici. In altri termini, si necessitavano chiarimenti nel caso in cui la copertura desse luogo, di fatto, ad un'operazione che nel complesso era una perdita per la società.

Con i correttivi apportati a tale principio contabile, è stato sostituito il termine “perdita” con il termine “riserva”, disponendo che il rilascio di quest'ultima, per quanto (tutto o parte) non si prevede di recuperare, abbia, quale contropartita, non più la voce D.19.d, come indicato in precedenza nel principio contabile, bensì la voce B.13 del conto economico. Pertanto, in presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperarla in tutto o in parte in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.13 “Altri accantonamenti” del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare.

L'utilizzo della voce B.13 del conto economico anziché, in base alle regole generali (Oic 31), di altra voce “per natura”, è stata prevista per motivi di semplificazione.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito